7 settembre 2022

Nuovo Codice della Crisi d’Impresa: cosa si intende per Assetti?

Autore: Pierpaolo Carlino
Oggi si sta iniziando a parlare di assetti organizzativi contabili (art. 2086, comma 2, Codice Civile), sebbene siano già operativi da marzo 2019, ma cosa si intende effettivamente con questo termine?

Citiamo, innanzitutto, testualmente il contenuto dell’art. 2086, c. 2, cc:

“L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori [2094,2104] (1).

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (2).”

Le aziende che dovranno adeguarsi non saranno soltanto quelle mediamente strutturate ma anche, e soprattutto, le aziende medio-piccole.

L’articolo, indicando il dovere a carico dell’imprenditore (istituzione dell’assetto) precisa 3 termini/funzioni che questo assetto deve avere:


organizzativo, amministrativo e contabile


Indica, poi, un’altra condizione:


“… adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa …”


Analizziamo, quindi, le terminologie e diamo loro un significato pratico, che è in linea con le opinioni dei principali esperti in materia.

Iniziamo dall’assetto c.d. “contabile”, che interessa certamente tutte le aziende che avranno l’obbligo di ottemperare all’art. 2086, in quanto consiste nella verifica degli indicatori di carattere economico, finanziario e patrimoniale e nella valutazione degli scostamenti di questi indicatori dal presunto obiettivo e/o livello di accettabilità.

Oltretutto interagisce anche con i rapporti banche-impresa in quanto gli istituti di credito non si basano più soltanto sulla base delle garanzie prestate dall’imprenditore (approccio ASSET BASED) ma soprattutto sulla capacità che l’azienda ha di rimborsare i propri debiti (approccio CASH FLOW BASED).

Quindi l’aspetto contabile degli assetti da istituire rappresenta la parte che TUTTE le aziende, obbligate alla creazione e gestione degli assetti di cui all’art. 2086, c. 2, cc., devono necessariamente implementare a prescindere dalla “natura e dimensioni” della loro impresa.

Diversa è, invece, l’attivazione delle altre componenti dell’assetto, riguardanti la parte organizzativa ed amministrativa.

Questa parte è generalmente dovuta da tutte le aziende le cui “natura e dimensioni” sono perlomeno mediamente strutturate.

Questo perché la parte cui si riferisce il termine organizzativo riguarda, appunto, l’insieme dei processi interni propri dell’azienda e, a seguire, delle relative attività che compongono ciascun processo aziendale, compreso il controllo dell’andamento di questi processi, con la nomina quindi di un responsabile anche in linea con quanto disposto dal D.lgs. 231/01.

A titolo esemplificativo, un processo che riguardi la partecipazione dell’azienda al processo “gare d’appalto” comporterà, oltre all’individuazione di un responsabile del “processo”, anche una serie di attività legate allo stesso, come il sopralluogo sui luoghi, il ritiro/compilazione della documentazione per la partecipazione alla gara, la stesura del budget preventivo per la determinazione del ribasso applicabile, e così via. E, per ogni attività, o insieme di attività, ci sarà una figura, o più figure, che ne svolgeranno la mansione e che, del loro esito, dovranno riferire al responsabile.

Ne consegue che la definizione di amministrativo rappresenta la naturale conseguenza della parte organizzativa dell’assetto, in quanto riguarda la sostenibilità di questo aspetto nonché la ricerca e determinazione di opportuni KPI che, come anche per la parte organizzativa, ne definiscano la raggiungibilità dell’obiettivo prefissato o la valutazione dello scostamento da quest’ultimo.

Mentre gli ultimi due aspetti, organizzativo ed amministrativo, sono prettamente a cura dell’azienda, magari supportata e coadiuvata da un Consulente in materia, la parte relativa alla creazione e gestione degli aspetti contabili possono essere effettuati sia all’interno dell’azienda sia all’esterno, come ad esempio dal suo Consulente/Commercialista.

Questo da un lato solleverebbe l’imprenditore da un sicuro onere ma, allo stesso tempo, gli darebbe modo di ricevere suggerimenti, ed azioni correttive da applicare, per il raggiungimento dei risultati sperati. E qui entra in gioco l’opportunity da cogliere perché un onere non sia semplicemente tale ma ne dia una contropartita per nulla indifferente.
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