29 marzo 2023

Obblighi di comunicazione per i revisori degli ETS

Autore: Redazione Fiscal Revisione
In data 18 novembre 2022 la sezione revisione legale del Mef ha emesso una nota, nella quale ha ricordato che, ai sensi dell'art. 31 del codice del Terzo Settore, una fondazione del terzo settore deve nominare un revisore legale o una società di revisione legale iscritta all'apposito albo quando supera due dei seguenti limiti per due anni consecutivi:
  • a) Totale attivo di bilancio: euro 1.100.000,00;
  • b) Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
  • c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità, si richiama l’attenzione dei revisori e delle società di revisione titolari di siffatti incarichi sugli obblighi di comunicazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 13 del D.M. n. 145/2012.
La comunicazione coinvolge le persone fisiche e giuridiche titolari di incarichi di revisione legale i quali, tramite le modalità indicate dal MEF, al registro della revisione legale, informano circa gli stessi incarichi, anche se componenti del collegio sindacale, la durata e i corrispettivi accordati, rinnovi o cessazione per la scadenza naturale dell’incarico, eventuali dimissioni revoche o risoluzioni consensuali.

La nomina è obbligatoria anche quando sono stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del Codice civile. Si precisa altresì che il trasferimento dei dati degli enti del Terzo settore al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) decorre dal 23 novembre 2021; dalla stessa data il RUNTS è operativo. Quest’ultimo sostituisce le registrazioni APS, ODV e senza scopo di lucro richieste dalle precedenti normative del settore. Con la registrazione al RUNTS il soggetto si qualifica come Ente del Terzo Settore o, a seconda dei casi, una qualifica specifica come Organizzazione di Organizzazioni di Volontariato (ODV), Società per la Promozione della Società (APS), Enti di Beneficenza, Reti di Associazioni.
Subit dopo il trasferimento sul nuovo sistema informativo dei dati degli enti già iscritti ai preesistenti registri di settore è seguita la verifica delle singole posizioni da parte degli uffici statale e regionali. Dopo aver completato questo processo, tutti potranno accedere a RUNTS e consultare documenti e informazioni sugli enti del terzo settore registrati che poi di volta in volta:
  • aggiornare le informazioni,
  • depositare i bilanci,
  • comunicare le modifiche statutarie,
  • depositare gli altri documenti previsti dalla legge.
La procedura di iscrizione al registro unico statale del terzo settore, le modalità di deposito degli atti, le norme per la formazione, la conservazione, la conservazione e la gestione del registro sono tutte disciplinate in attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal DM n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (GU n. 251 del 21 ottobre 2020).

La legge prevede inoltre:
  • il DM n. 106 contiene 3 allegati tecnici A, B e C, che ne costituiscono parte integrante, e quattro appendici in formato excel: rappresentano lo schema informatico utilizzato dal sistema informativo RUNTS. Per ragioni tecniche, gli Allegati Tecnici A, B e C possono essere aggiornati o modificati ai sensi del Decreto del Direttore Generale per il Terzo Settore e della Responsabilità Sociale d'Impresa.
I dati e le informazioni rilevanti sono pubblicati elettronicamente nel Registro e non sono resi pubblici. Lo stesso obbligo di comunicazione vale anche per la revisione legale dei conti delle imprese sociali, qualora l'impresa sociale superi per due anni consecutivi i due limiti di cui all'art. Articolo 2435, comma 1, del Codice civile.

La Ragioneria generale dello Stato del MEF comunica inoltre che, la mancata comunicazione sarà punita ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera b), D.lgs. 39/2010.
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