Il Terzo Settore riveste un ruolo di fondamentale importanza nella società, poiché si occupa di promuovere il benessere sociale e di offrire servizi di solidarietà. Tuttavia, affinché queste organizzazioni possano operare in maniera trasparente e responsabile, è fondamentale che siano tenute a rendere conto delle loro attività finanziarie. A tale scopo, l'articolo 48, comma 3, rappresenta il principale punto di riferimento per quanto riguarda il deposito dei bilanci delle organizzazioni del Terzo Settore presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Secondo quanto stabilito da tale disposizione normativa, le organizzazioni del Terzo Settore sono tenute a depositare il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale presso il RUNTS. Questa misura è finalizzata a garantire la trasparenza delle informazioni finanziarie delle organizzazioni, rendendole accessibili a chiunque abbia interesse a conoscerle. Inoltre, i bilanci devono anche essere pubblicati sul sito internet dell'ente stesso, rendendoli facilmente consultabili per il pubblico.
Gli enti del Terzo Settore (ETS) devono redigere e depositare un bilancio d'esercizio che comprenda lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Gestionale e la Relazione di Missione. Inoltre, devono essere incluse le relazioni degli organi amministrativi e di controllo. È importante sottolineare che, per gli ETS di dimensioni minori con ricavi o entrate inferiori a 220.000 euro, è possibile depositare il bilancio sotto forma di Rendiconto per Cassa.
La scadenza per il deposito dei rendiconti e dei bilanci, compresi i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, è fissata al 30 giugno di ogni anno. Questo termine rappresenta un punto di riferimento fondamentale per garantire la tempestività e la regolarità del deposito delle informazioni finanziarie. È importante notare che entro trenta giorni da ogni modifica apportata, le informazioni aggiornate devono essere pubblicate e gli atti devono essere depositati presso il RUNTS, compreso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.
A differenza delle società, il termine del 30 giugno non è correlato alla data di chiusura del periodo amministrativo. Pertanto, l'obbligo di deposito entro il 30 giugno 2023 riguarda non solo gli ETS che hanno concluso il proprio esercizio al 31 dicembre 2022 (corrispondente all'anno solare), ma anche tutte le realtà il cui esercizio si conclude il 30 giugno 2022 (come alcune Associazioni di Promozione Sociale che operano anche nel settore sportivo dilettantistico) o il 31 agosto 2022 (come, ad esempio, alcuni enti che operano in contesti scolastici).
È importante sottolineare che non esiste un termine preciso per l'approvazione del bilancio. È sufficiente che l'approvazione avvenga entro un termine congruo che consenta il successivo deposito presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno. Questo permette alle organizzazioni del Terzo Settore di avere un margine di flessibilità per l'approvazione del bilancio, garantendo al contempo che le informazioni finanziarie siano rese disponibili nel rispetto delle scadenze stabilite.
È importante prestare attenzione a ulteriori dettagli riguardanti il deposito dei bilanci presso il RUNTS nel Terzo Settore. In particolare, il bilancio deve essere trasmesso all'Ufficio del RUNTS in formato PDF/A, accompagnato dal verbale di approvazione. Questa modalità di trasmissione garantisce la corretta conservazione e accessibilità del documento nel tempo.
Per gli ETS che hanno nominato un organo di controllo o un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, è necessario allegare, "per ragioni di trasparenza", le relazioni pertinenti, in linea con quanto stabilito dal Ministero del Lavoro (nota 17146/2022). Questo contribuisce a fornire un quadro completo delle attività e delle valutazioni effettuate dall'organo di controllo o dal revisore legale dei conti, aumentando la trasparenza e la fiducia nel processo di rendicontazione finanziaria.
Inoltre, vi sono alcune peculiarità da tenere presente. Nel caso delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che non sono ancora iscritte nel RUNTS, è necessario predisporre il bilancio per il 2022 e inviarlo solo al momento della presentazione della domanda di iscrizione, includendo anche gli ultimi due bilanci approvati con il relativo verbale.
Per le imprese sociali, che seguono una disciplina "speciale" in base al Decreto Legislativo n. 112/2017, la redazione e il deposito del bilancio avvengono indipendentemente dalla forma giuridica, secondo le regole civilistiche e presso il Registro delle Imprese, entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.
Per il bilancio sociale obbligatorio per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 milione di euro, la cui approvazione può essere demandata al solo organo amministrativo, il deposito presso il RUNTS e la pubblicazione sul sito internet devono avvenire entro il 30 giugno. Tale obbligo si applica anche alle ONLUS non iscritte nel RUNTS, ma che superano il limite dimensionale di 1 milione di euro.
Nel caso delle imprese sociali diverse, il bilancio sociale deve essere depositato entro il 30 giugno presso il Registro delle Imprese e integrato con l'attestazione dell'organo di controllo sul monitoraggio e la conformità del bilancio stesso. Per le imprese sociali costituite in forma societaria, il deposito del bilancio segue le disposizioni previste dalla normativa societaria per il bilancio d'esercizio.
L'adempimento del deposito dei bilanci presso il RUNTS rappresenta un passo cruciale per garantire la trasparenza finanziaria delle organizzazioni del Terzo Settore. Rispettare le scadenze e fornire informazioni complete e aggiornate contribuisce a rafforzare la fiducia del pubblico e a dimostrare l'impegno delle organizzazioni nel perseguire le finalità di solidarietà sociale e di utilità collettiva.