8 giugno 2022

Procedure richieste dalla società per la comunicazione dei Financial Covenant

Autore: Gianluca Ponzo
Assirevi, nel Documento di Ricerca nr 2451 ha definito alcune linee guida e procedure necessarie, da parte del soggetto incaricato del controllo contabile, per l’attestazione del raggiungimento degli obiettivi sui contratti di finanziamento (c.d. financial covenant), in base al principio ISRS 4400 R (revised) “Engagement to Perform Agreed – Upon Procedures) emanato dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board).

Alcuni contratti di finanziamento (bancari e non) possono prevedere contrattualmente una comunicazione periodica da parte della Società all’istituto di credito circa il raggiungimento di alcuni obiettivi qualitativi e delle performance (che se non raggiunti possono prevedere o la restituzione del finanziamento o l’applicazione di interessi passivi maggiori). A titolo esemplificativo gli obiettivi, che si desumono dal bilancio d’esercizio e/o bilancio consolidato, possono essere:
  • limiti all’acquisizione / cessione di alcune attività (generalmente immobilizzazioni o partecipazioni), divieto di assunzione di nuovi finanziamenti / leasing o contratti onerosi di medio lungo periodo;
  • obiettivi sulle performance aziendali, tipicamente Posizione Finanziaria Netta (PFN), fatturato, rapporto tra indebitamento e patrimonio netto, rapporto tra Ebit (Ebitda) e indebitamento.
In linea generale, ove presenti, i financial covenant, prevedono l’attestazione da parte del revisore incaricato del controllo contabile sul bilancio d’esercizio (o consolidato) di esprimere, in apposita relazione, il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Il revisore, al fine di procedere con la certificazione dei suddetti financial covenant dovrebbe:
  • ottenere specifico incarico da parte dell’organo amministrativo (e non dall’assemblea) e, conseguente accettazione della proposta (c.d. agreed – upon procedures), ove si evidenziano l’oggetto e gli obiettivi dell’incarico, le regole contrattuali di riferimento dai fini della comunicazione dei parametri e degli indicatori previsti nel contratto di finanziamento ed il dettaglio delle procedure che il revisore dovrà effettuare al fine di procedere all’attestazione degli stessi. Normalmente, nella lettera d’incarico, sono altresì riportate le responsabilità degli amministratori e le limitazioni nella distribuzione della relazione del revisore sul financial covenant;
  • verificare che tutti gli accertamenti sul bilancio periodico (che possono incidere in direttamente o indirettamente sui covenant) sono stati correttamente rilevati in contabilità. Occorre prestare particolare attenzione alle poste di stima. A livello esemplificativo si indicano di seguito le principali verifiche:
    • fatturato: verifica della corretta competenza (soprattutto per servizi continuativi) e riconciliazione tra fatturato e registri iva;
    • indebitamento: verifica della riconciliazione tra contabilità, estratti conto e piani di ammortamento dei finanziamenti, completezza nell’inserimento di interessi passivi non addebitati, cut-off finanziario; se l’attestazione è infrannuale occorre valutare, in luogo delle procedure di conferma esterna ai sensi dell’ISA Italia 505 con gli istituti di credito, la quadratura con la Centrale Rischi;
    • patrimonio netto: effettuazione delle principali procedure di revisione ed in particolare della rilevazione delle fatture da ricevere, accantonamento fondi svalutazione (inclusivo di magazzino e crediti), fondi rischi…
La relazione del revisore sui financial covenant è disciplinata dall’allegato C del Documento di Ricerca 179 R (di dicembre 2021) Assirevi dove sono indicati:
  • titolo: indicazione delle procedure richieste dall’incarico;
  • destinatari della relazione: tipicamente i differenti istituti di credito e l’organo amministrativo della società;
  • finalità della relazione sulle procedure di revisione richieste: è esplicitato che la relazione è emessa al fine di acquisire elementi informativi necessari per l’attestazione dei financial covenant e che quindi potrebbe non essere idonea per altre finalità;
  • responsabilità degli amministratori (o amministratore unico) in merito all’appropriatezza delle procedure richieste: per le finalità dell’incarico nonché dei dati e delle informazioni in essa contenuti;
  • responsabilità del revisore: indicando che le procedure di revisione adottate sono state stabilite del principio internazionale ISRS 4400 R (revised) “Engagement to Perform Agreed – Upon Procedures) emanato dallo IAASB;
  • indicazione del rispetto dei principi in materia di eticità e di controllo qualità (ISQC Italia 1);
  • esiti delle procedure svolte ed in particolare il raggiungimento o meno dei diversi financial covenant (generalmente separati ed elencati in un punto elenco);
  • firma della relazione.
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1Aggiornando e sostituendo il Documento di Ricerca Assirevi nr 206 (emanato a Ottobre 2016).
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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