Nell’ambito del D.L. 9/2020, l’art. 11 proroga l’entrata in vigore dei nuovi obblighi di segnalazione, previsti dal
D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza - CCII), a carico degli organi di controllo e dei revisori legali (articolo 14 comma 2 CCII) nonché dei creditori pubblici istituzionali (articolo 15 CCII), prevedendo che gli stessi decorrano dal 15 febbraio 2021.
Mentre per i creditori pubblici istituzionali la proroga riguarda tutte le misure contenute nell’art. 15 CCII, gli obblighi degli organi di controllo e dei revisori legali dettati dall’art. 14 CCII sono stati prorogati in parte e precisamente solo con riferimento al comma 2 del medesimo articolo.
Restano così
decorrenti dal 15 agosto 2020 le previsioni degli altri commi dell’art. 14 CCII, e cioè gli obblighi di
verifica a carico degli organi di controllo e dei revisori legali dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, della sussistenza dell’equilibrio economico finanziario e circa il prevedibile andamento della gestione, nonché l’obbligo, sempre a carico degli stessi soggetti, di
segnalare immediatamente agli amministratori l’esistenza di fondati indizi della crisi (comma 1), così come gli obblighi, a carico di banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, di dare notizia agli organi di controllo di eventuali variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti che interessano l’impresa (comma 4).
Sempre
dal 15 agosto 2020 sarà operativa la tutela degli organi di controllo e dei revisori legali (secondo periodo comma 3) che non potranno essere revocati con giusta causa dai loro incarichi solo perché hanno adempiuto ai doveri di segnalazione.
Il richiamo al comma 2 dell’art. 14 CCII contenuto nel D.L. 9/2020 ha creato alcuni dubbi sugli effetti della proroga; tale comma, infatti, riporta tre disposizioni rivolte agli organi di controllo e i revisori legali e, nello specifico:
- la prima attiene ai mezzi da utilizzare per assicurare la prova di avvenuta ricezione della segnalazione di cui al comma 1;
- la seconda riguarda la necessaria assegnazione di un termine entro il quale gli amministratori dovranno riferire sulle soluzioni individuate;
- la terza prevede l’obbligatorietà della segnalazione all’OCRI nei casi dettati dalla norma.
Il testo del D.L. 9/2020 non chiarisce se la proroga al 15 febbraio 2021 interessa solamente la terza disposizione, cioè la segnalazione all’OCRI, o anche le modalità di segnalazione e l’assegnazione dei termini.
Resta quindi da chiarire in che forma gli organi di controllo e i revisori legali dovranno procedere alle segnalazioni di cui al comma 1, già obbligatorie dal 15 agosto 2020, e se questi sono tenuti già da questa data ad assegnare agli amministratori un termine entro il quale questi ultimi dovranno riferire sulle soluzioni individuate.
Vista l’incertezza interpretativa, potrebbe essere prudente considerare prorogata al 15 febbraio 2021 solamente la terza disposizione del comma 2, e cioè l’obbligo di segnalazione all’OCRI, applicando sin dal
15 agosto 2020 le altre due disposizioni (modalità di segnalazione e l’assegnazione dei termini).
È da considerarsi, invece, automatica la proroga del primo periodo comma 3 dell’art. 14 CCII, che esonera gli organi di controllo dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dagli amministratori, poiché una delle condizioni per l’esonero risiede proprio nella tempestiva segnalazione all'OCRI.
Dunque gli organi di controllo e i revisori dovranno, già dal 15 agosto 2020, verificare l’assetto organizzativo, l’equilibrio economico finanziario e prevedere l’andamento della gestione per le imprese che li hanno incaricati nonché segnalare all’organo amministrativo di eventuali indizi di crisi tramite mezzi che assicurino la prova di avvenuta ricezione e assegnando il termine agli amministratori per individuare le soluzioni alla crisi potenziale, avvertendo gli stessi che, nei casi previsti dalla legge, dal 15 febbraio 2021 si darà impulso alle previsioni del comma 2.
A tutela degli organi di controllo e revisori sarà pure vigente dal 15 agosto 2020 la previsione secondo cui la segnalazione non costituirà giusta causa di revoca dell’incarico.
Vi è da dire che la prima versione del decreto di proroga includeva il testo integrale degli artt. 14 e 15 CCII, riservando il medesimo trattamento agli organi di controllo, revisori legali e ai creditori pubblici qualificati; volendo ricercare una ratio al disallineamento ottenuto con il D.L.
9/2020 è possibile ipotizzare che si sia voluto esortare gli organi di controllo e i revisori legali, operativi già dal
15 agosto 2020, alla creazione di prassi da seguire per le attività di verifica e per la valutazione degli indizi di crisi, nonché le imprese - segnalate già da questa data - all’adozione delle prime opportune soluzioni alla possibile crisi.
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