A far luce sulla netta separazione delle due professioni è stata anche la sentenza del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2017 che si è occupata della regolamentazione delle professioni di dottore commercialista e di revisore legale, derivante dalla riforma contenuta nel
D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010(recante l’attuazione della direttiva 2006/43/CE).
In tale circostanza, il Consiglio di Stato ha evidenziato che è necessario osservare come tale disciplina, all’art.1, lett. n) ha individuato la figura del revisore legale come
“persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del predetto decreto legislativo”.
Il revisore legale, quindi, è un soggetto, iscritto nell’apposito Registro, ovvero una persona fisica abilitata all’esercizio della professione in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della
direttiva 2006/43/CE, successivamente modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro. Mentre il successivo art. 2 ha disciplinato l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, subordinandola, oltre che all’iscrizione nello specifico registro, al possesso di una laurea almeno triennale (
tra quelle indicate nell’apposito decreto del Mef), ad aver svolto un periodo di tirocinio di tre anni e aver anche superato l’esame di idoneità professionale (articolo 4).
Inoltre, sempre il Consiglio di Stato, con il parere n. 1587 del 28 marzo 2012, esaminando la differente figura professionale tra quella di dottore commercialista e quella di revisore legale ha avuto modo di chiarire definitivamente che, mentre prima della riforma la funzione di revisore non era un titolo professionale a se stante ma era un profilo interno alla stessa professione di dottore commercialista, successivamente, proprio in virtù dell’art. 2, comma 6, bisogna considerare la professione di revisore legale un titolo professionale vero e proprio. Viene così chiarito definitivamente che si configuravano due distinte professioni, quella di dottore commercialista e quella di revisore legale, con effetti distinti ai fini della gestione dei relativi albi (separati), del tirocinio e degli esami di abilitazione.