11 febbraio 2016

Prima casa. Acquisti in comunione

Giustizia e sentenze n. 11-2016

Il mancato trasferimento della residenza nel Comune dove si trova l’immobile entro il termine di 18 mesi dal rogito comporta la decadenza dai benefici fiscali “prima casa”. Se però l’acquisto è avvenuto in regime di comunione legale tra coniugi, ai fini del mantenimento dell’agevolazione, è sufficiente che uno solo di loro – la moglie oppure il marito - ottemperi all’obbligo del trasferimento della residenza nel termine di legge.
È quanto emerge dalla sentenza 27 gennaio 2016 n. 1494 della Sezione Tributaria della Cassazione.
Si tratta di una pronuncia che prosegue nel solco interpretativo tracciato da Cass. n. 16355/2013 e Cass. n. 10626/2015 secondo le quali, ai fini dei benefici fiscali “prima casa”, non è necessario che entrambi i coniugi risiedano nel Comune in cui si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato. Ciò che conta è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare.
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Prima casa. Acquisti in comunione - Giustizia e sentenze n. 11-2016
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