Il mancato trasferimento della residenza nel Comune dove si trova l’immobile entro il termine di 18 mesi dal rogito comporta la decadenza dai benefici fiscali “prima casa”. Se però l’acquisto è avvenuto in regime di comunione legale tra coniugi, ai fini del mantenimento dell’agevolazione, è sufficiente che uno solo di loro – la moglie oppure il marito - ottemperi all’obbligo del trasferimento della residenza nel termine di legge.
È quanto emerge dalla sentenza 27 gennaio 2016 n. 1494 della Sezione Tributaria della Cassazione.
Si tratta di una pronuncia che prosegue nel solco interpretativo tracciato da Cass. n. 16355/2013 e Cass. n. 10626/2015 secondo le quali, ai fini dei benefici fiscali “prima casa”, non è necessario che entrambi i coniugi risiedano nel Comune in cui si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato. Ciò che conta è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare.
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Prima casa. Acquisti in comunione (186 kB)
Prima casa. Acquisti in comunione - Giustizia e sentenze n. 11-2016
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