11 maggio 2016

Bonus bebè respinto: possibile il riesame della domanda respinta

Spettano gli arretrati in caso di accoglimento della domanda in precedenza respinta

Autore: Daniele Bonaddio
Le famiglie che hanno presentato domanda per ottenere l’assegno di natalità (c.d. bonus bebè), con esito negativo, non dovranno preoccuparsi in quanto c’è ancora una possibilità per assicurarsi l’agevolazione. In tali casi, infatti, qualora l’istanza sia stata respinta in quanto “non è stato reperito un ISEE valido”, oppure “dalla dichiarazione ISEE non risulta convivente con il figlio per il quale è richiesto l’assegno”, è prevista, su istanza del richiedente, la possibilità di riesame della domanda respinta presso la Sede competente che avrà cura di effettuare tutte le verifiche necessarie alla definizione della domanda stessa.

Attenzione. Nel caso in cui il riesame si concluda con un provvedimento di accoglimento, l’assegno verrà corrisposto con tutte le mensilità arretrate spettanti.

Bonus bebè 2016 – Il sostegno economico, riservato alle famiglie che avranno un bambino (sia nato con parto naturale che adottato), deriva dall’ultima Manovra Finanziaria 2015 (art. 1, co. 125-129 della L. n. 190/2014). Tale norma, in particolare, ha l’obiettivo di incentivare la natalità e contribuire alle spese che le famiglie devono sostenere per il mantenimento del proprio figlio. A tal fine, sarà riconosciuto un bonus annuale di 960 euro o di 1.920 euro (a seconda se il reddito ISEE è inferiore o superiore a 7.000 euro), pari rispettivamente a 80 e 160 euro al mese.

L’erogazione avrà cadenza mensile e decorre dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Si ricorda, inoltre, che l’agevolazione è operativa dal 1° gennaio 2015 e vale fino al 31 dicembre 2017.

Nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio “2015-2017”, ma sia entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015, l’assegno spetta per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Ambito soggettivo – La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
• cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• residenza in Italia;
• convivenza con il figlio: il figlio e il genitore richiedente, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune;
• ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.

Riesame domande – La possibilità di riesaminare le domande respinte, con pagamento degli arretrati, avviene nel caso di prima risposta negativa con una delle seguenti motivazioni:
• non è stato reperito un ISEE valido;
• dalla dichiarazione ISEE non risulta convivente con il figlio per il quale è richiesto l’assegno.

Nello specifico, nel caso in cui la motivazione del rigetto della domanda fosse “dalla dichiarazione ISEE non risulta convivente con il figlio”, la causa potrebbe essere il mancato inserimento del minore nel nucleo familiare indicato nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) oppure dipendere da un’errata digitazione del codice fiscale del minore nella domanda di assegno.

Il contribuente che si trova in uno dei casi sopra specificati deve presentare apposita domanda di riesame, e la sede INPS competente avvierà una nuova istruttoria facendo le verifiche necessarie. Questo è in realtà possibile anche se la prima domanda è stata respinta con altre motivazioni, ma la novità è che l’INPS sottolinea che, nei caso sopra indicati, al termine della nuova istruttoria pagherà un assegno comprensivo anche delle mensilità arretrate spettanti.

Infine, l’INPS ha precisato che accedendo con il PIN dispositivo sul sito web istituzionale alla stessa procedura di invio delle domande, è a disposizione degli utenti la funzione di comunicazione delle variazioni delle domande già inviate. In particolare, tale funzione è accessibile seguendo il seguente percorso: “Servizi per il cittadino” -> “Autenticazione con PIN” -> “Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito” -> “Assegno di natalità” –> “Bonus bebè” -> ”invio comunicazioni”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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