23 giugno 2016

Voucher e comunicazione. Sanzione lavoro nero o irregolare?

Molti ancora i nodi da sciogliere sul correttivo voucher. In particolare, ci si chiede se l’omessa o difforme comunicazione comporti applicazione della maxi sanzione lavoro nero.

Autore: redazione fiscal focus
Premessa - Il Decreto correttivo dei decreti attuativi del Jobs Act, per quanto ancora non definitivo, sta comunque sollevando un enorme polverone riguardante il complesso normativo che si configurerà dopo la sua approvazione. Le problematiche hanno dei riscontri pratici di notevole interesse e tra questi, risulta di assoluto primo piano il tema “voucher”. Infatti, per creare un deterrente all’abuso che finora si è fatto di questo strumento, il Consiglio dei ministri nelle scorse settimane ha previsto delle nuove e più incisive modalità di comunicazione dell’utilizzo di lavoratori con lo strumento dei buoni lavoro. Ma tutto ciò comporta ovviamente che per quei lavoratori che si trovano sul posto di lavoro senza alcuna comunicazione o comunicazione difforme rispetto alla realtà riscontrata dagli Ispettori del Lavoro, ci siano notevoli problematiche in ordine anche alla configurazione di illecito.
Il correttivo “voucher” – Le perplessità sono sorte fin dal principio, quando si paventava un correttivo al Jobs Act, che con la pubblicazione in via provvisoria non ha però dissipato i vari dubbi in merito. In particolare, al capo I, art. 1, lett c) dello schema di decreto si prevede che “I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo e la durata della prestazione.” Fin qui – sembra – niente più che delle disposizioni per evitare l’abuso di questo strumento. Ovviamente, la disposizione comporta sicuramente delle eccezioni all’obbligo così come riportato, in quanto all’obbligo di comunicare al massimo entro i 60 minuti precedenti l’avvio della prestazione sono tenuti solamente i “committenti imprenditori non agricoli o professionisti” e non quindi gli imprenditori agricoli per i quali invece è necessario comunicare “nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo […] con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni”.
Il Decreto comunque si occupa anche di garantirsi la possibilità, in seguito e se necessario, di applicare delle disposizioni operative anche diverse per quanto concerne gli obblighi di comunicazione, da emanarsi con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche “in funzione dello sviluppo delle tecnologie”.
Il nodo da sciogliere: lavoro nero o irregolare? – Ma la situazione che al momento attuale risulta sicuramente più controversa non riguarda la comunicazione in sé, che probabilmente non creerà nemmeno critiche, proprio per il fatto che se ne avvertiva l’esigenza in ordine al contrasto dell’abuso improprio dei buoni lavoro.
Il vero problema riguarda ciò che afferma in seguito il capo I, art. 1, lett. c) e cioè: “In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124”. A primo sguardo probabilmente il dettato normativo non si distingue per una particolare difficoltà di comprensione, ma anche la stampa specializzata ha affrontato il tema riguardante il confine tra lavoro nero e sanzione amministrativa. Probabilmente per dei chiarimenti “ufficiali” sarà necessario attendere prima di tutto l’approvazione definitiva del decreto e solo in seguito degli eventuali chiarimenti da parte del Ministero, ma allo stato di cose è possibile fare delle ipotesi. Infatti la notifica, che al momento spetta all’INPS, fa in modo che in sua mancanza scatti, ai sensi della lett. a) comma 1 dell’art. 4 della L. 183/2010, la maxi sanzione per lavoro nero, per cui “[…] in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo […]”.
Detto quanto sopra, quale sarà la sanzione applicabile? - Il Ministero del Lavoro, consultato in merito alla eventuale sostituzione della maxi sanzione con la sanzione amministrativa da 400 a 2400 euro, ha escluso questa possibilità, in quanto nei fatti alleggerirebbe il peso della violazione: si parla perciò di una coesistenza di entrambe le sanzioni, in base alla violazione accertata.
Qualora infatti il personale ispettivo trovi “lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”, e quindi per i quali è stata omessa la comunicazione, si applicheranno le sanzioni riguardanti il lavoro nero, mentre se si verifica una difformità della comunicazione (es. nel caso in cui un ispettore riscontra che un lavoratore, sulla base della comunicazione avrebbe dovuto cominciare la prestazione ad un orario ma invece si trova sul posto di lavoro in anticipo) scatta la sanzione da 400 a 2.400 euro proprio in funzione del fatto che nel testo si parla di “violazione degli obblighi” e non di omissione assoluta di comunicazione.
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