18 luglio 2020

Anche gli Scout Speed vanno segnalati

Autore: Ester Annetta
L’estate, si sa, è la stagione in cui – principalmente sui percorsi extraurbani – i controlli sulla velocità degli automobilisti si infittiscono; Tutor, Autovelox, Scout Speed diventano i maggiori nemici dei vacanzieri.

Ma sul corretto uso di tali dispositivi di rilevazione le contestazioni e le conseguenti pronunce giudiziarie continuano a proliferare, seguendo gli orientamenti non sempre omogenei dei Tribunali.

Di recente l’attenzione dei giudici si sta concentrando sull’utilizzo dello Scout Speed, il più nuovo degli strumenti impiegati per eseguire il rilevamento della velocità. Com’è noto si tratta di un apparecchio posto all’interno di un’auto della polizia, montato generalmente all’altezza dello specchietto retrovisore sul parabrezza della vettura. Esso rileva la velocità delle auto che circolano nello stesso senso dell’auto di pattugliamento ma anche nel senso di marcia inverso e funziona anche di notte, grazie ai raggi infrarossi.

Al suo esordio, non era prevista per lo Scout Speed l’obbligatorietà della segnalazione preventiva e, dunque, di un cartello segnaletico che avvertisse della presenza di un sistema di controllo elettronico della velocità mediante il suo impiego.

Di recente, tuttavia, le cose sono cambiate. Già il Giudice di Pace del Tribunale di Teramo lo scorso dicembre, a seguito di una serie di ricorsi (arrivati nel frattempo a circa 300) ha ritenuto di annullare 27 verbali, proprio per l’omesso impiego di adeguati cartelli di presegnalazione del rilevamento della velocità tramite apparecchiature elettroniche e l’omessa indicazione nel verbale della distanza tra il segnale stradale di avviso e le apparecchiature medesime. Nella motivazione della sentenza si legge che “dalle riproduzioni fotografiche prodotte in atti dall’amministrazione si rivelano segnali stradali generici di controllo della velocità, comunque privi di certezza sia in riferimento al luogo dell’accertamento effettuato, sia in riferimento alla distanza dall’apparecchiatura di controllo. Anzi le foto che riproducono il veicolo oggetto di accertamento dimostrano senza dubbio che il medesimo transitava a brevissima distanza dall’apparecchiatura di controllo”.

È ora la volta del Tribunale di Venezia - Prima Sezione Civile, che, con la sentenza n. 2103/2019, accogliendo l'appello di una donna sanzionata per violazione dei limiti di velocità, soccombente in primo grado, ha ribadito che l'obbligo di preventiva segnalazione di cui all'art. 142, comma 6-bis del Codice della Strada è compatibile con la strumentazione "scout speed". E’ pertanto illegittima la sanzione comminata in assenza di presegnalazione ed il relativo verbale va annullato.

Secondo il citato art.142 C.d.S., comma 6-bis, "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione" del codice stesso.

Per il Tribunale di Venezia tale previsione normativa “si riferisce indistintamente alle "postazioni di controllo" tout court, senza distinzioni di sorta, ovvero senza specificare se si tratti di sistemi di rilevazione della velocità con postazione fissa o dinamica.
Ciò in quanto la ratio ispiratrice della norma è di natura preventiva e non repressiva, essendo il suo fine quello di prevedere un obbligo di preventiva segnalazione sulla rete stradale del dispositivo atto a rilevare la velocità, così da consentire ai conducenti dei singoli mezzi di trasporto di adeguare, per tempo, l'andatura del proprio veicolo alle prescrizioni di legge, senza brusche e repentine riduzioni di velocità che, peraltro, ben potrebbero essere causa di sinistri stradali, rischio che la norma in materia di limiti di velocità si premura appunto di scongiurare”.

Di conseguenza per il Tribunale non è condivisibile la precedente decisione del Giudice di Pace che ha escluso l'applicabilità dell'obbligo di presegnalazione alla strumentazione elettronica per il controllo “dinamico” della velocità sulla base di una interpretazione restrittiva – intesa, cioè, in senso statico - del concetto di "postazioni" di cui all'art. 142, comma 6-bis, del Codice della strada.

Lo stesso Tribunale ha altresì condiviso le conclusioni cui era giunta la pronuncia del Tribunale di Belluno (n.535/2017) secondo cui “le modalità di impiego già stabilite D.M. 15/8/2007 e ora dal D.M. 13/6/2017” - secondo cui nessuna preventiva segnalazione è prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in movimento anche “a inseguimento” - “non possono derogare, in quanto introdotte con una fonte subordinata, all'obbligo di preventiva segnalazione previsto in via generale da un atto normativo di grado legislativo quale l'art. 142, comma 6-bis, del codice della strada”.

In tal senso risulta peraltro orientata anche la Cassazione che, nella sentenza n.6407/2019, ha stabilito che “La norma di cui all'art. 142 comma 6 C.d.S. specifica che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere ben visibili e la necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità dell'accertamento, con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito", da ciò evincendosi chiaramente – come rilevato dal Tribunale di Venezia - che l'obbligo di presegnalazione è ben compatibile anche con la strumentazione "scout speed", di talché la preventiva segnalazione non risulta affatto condotta inesigibile, ben potendo tali dispositivi essere debitamente segnalati "mediante l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi”.
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