6 marzo 2021

La nemesi dei leoni da tastiera: il “socialometro” e l’esperimento francese

Autore: Mauro Finiguerra e Stefania Lipani
Viaggi, spostamenti, foto compromettenti, commenti, post, like, tutto fa brodo per verificare lo status del contribuente, allorquando una dichiarazione dei redditi risulti troppo “scarna”.

Un’altra presunzione legale si sta per aggiungere a quelle già ben note del “tovagliometro” e del “tazzinometro”, ovvero il “socialometro”.

Ciò non rappresenta una vera e propria new entry nei controlli e nelle indagini operate dal Fisco italiano, in quanto sin dalla circolare n.16/E del 28 aprile 2016, in Italia, l’Agenzia delle Entrate aveva dichiarato che per contrastare l’evasione fiscale, avrebbe attinto ai dati provenienti non solo dall’anagrafe tributaria ma anche da altre fonti, comprese quelle “aperte”, quali: articoli di giornale, siti internet, social network, al fine di acquisire informazioni utili sui contribuenti ed eventuali incongruenze tra la vita nota all’Agenzia delle Entrate e quella risultante nel mondo dei social media.

La prassi e la giurisprudenza italiana dunque già usano i social network non solo per scoprire casi di evasione fiscale, ma anche come prove in cause civili, di divorzio ad esempio, quando il coniuge si rifiuta di pagare il mantenimento perché dichiara difficoltà finanziarie che non corrispondono al tenore di vita esibito sui social, o ancora nelle cause di lavoro, oppure nei controlli sui redditi di cittadinanza, ove il comportamento tenuto dal dipendente nelle frequentazioni social, può ledere in qualche modo, l’immagine dell’azienda presso la quale lavora o lavorava o ancora rendere evidenti casi di frode.

Ma allora, perché parlarne ora?

Per due motivi.

Il primo è costituito dal fatto che da quando è iniziata l’emergenza sanitaria l’utilizzo dei social media e delle piattaforme di videoconferenza online, come zoom, streamyard, jitsee, lifesize, ecc. si è ampliato a dismisura, anche e soprattutto per lo svolgimento di incontri professionali fra cliente e legali e fra cliente e commercialisti, o anche fra clienti e fornitori, con la conseguenza di diffondere potenzialmente molte informazioni utili alle indagini fiscali, ma, purtroppo inconsapevolmente fornite dagli stessi contribuenti.
Il secondo è invece contenuto nella evoluzione delle tecnologie usate per raccogliere ed elaborare i dati, infatti dall’utilizzo dei contenuti social, come semplice indizio ulteriore da aggiungere a sostegno delle indagini fiscali in corso, ora gli organi di controllo stanno predisponendo, in collaborazione con istituti scientifici ed università, dei veri e propri algoritmi in grado di elaborare autonomamente i dati ed intercettare, con maggiore precisione e rapidità, eventuali violazioni delle norme tributarie.

Sotto questo ultimo profilo i cugini francesi sembrano leggermente più avanti rispetto a noi, anche se le notizie sono che il gap verrà presto colmato e che, anche nel nostro ordinamento, sarà introdotta una specifica parte normativa.

In Francia, infatti, la scansione dei social network per stanare i furbetti con algoritmi e big data avviene già in automatico come spunto investigativo, in Italia, invece (ma sembra ancora per poco), si ricorre ai social solo come strumento di supporto a indagini già avviate.
In dettaglio, il decreto transalpino, pubblicato il 13 febbraio 2021, specifica i termini dell’applicazione dell’articolo 154 della legge finanziaria per il 20201, istituendo, seppure in via sperimentale per tre anni, un sistema di monitoraggio fiscale, che la stampa specializzata ha già definito “socialometro”, proprio a partire dai profili social dei contribuenti attraverso un algoritmo di apprendimento automatico.

Attraverso questo algoritmo il fisco francese potrà verificare la congruenza delle dichiarazioni dei redditi e scovare eventuali attività fraudolente da parte dei contribuenti, in una modalità, seppur discutibile, del tutto pubblica e conoscibile.

I cugini transalpini si spingono ben oltre la lotteria degli scontrini, il sistema del cashback o il monitoraggio dei conti correnti, introdotti in Italia sinora, andando a cercare trasversalmente gli utenti da colpire attraverso le piattaforme social, così da stanare gli evasori anche online.

Tutto questo grazie alla fine arte del “web scraping” - detto anche web harvesting o web data extraction - ovvero una tecnica informatica di estrazione di dati da un sito web per mezzo di determinati programmi software.

Il sistema sperimentale del fisco francese permetterebbe dunque la raccolta delle informazioni fiscali dei cittadini, che consentirebbe di identificare le dichiarazioni o le attività fraudolente attraverso l’analisi di keyword, date o luoghi che gli individui inseriscono - inconsapevolmente - sui propri social network.
Violazione della privacy?
Fishing Expedition?
Questi sono gli unici argini che possono contenere i nuovi strumenti di indagine che rischiano di superare i già fragili limiti della salvaguardia delle libertà costituzionali.

Tuttavia in Francia, secondo il parere della Commissione nazionale per l’informatica e le libertà, ovvero l’Autorité Française sulla privacy, la raccolta dei dati non comporterebbe alcuna violazione, allorquando venissero soddisfatte due condizioni: i dati dei soggetti fossero resi liberamente accessibili sulle piattaforme digitali quali Instagram, Facebook, etc, e fosse l’utente in persona a renderli pubblici.
Dalle stanze del Ministero dell’Economia d’Oltralpe si garantisce che l’obiettivo ed il fine ultimo non sono un pedissequo controllo fiscale, bensì la ricerca di frodi e di reati ordinari e tributari di una certa gravità, quali ad esempio il traffico di droga, il contrabbando ed i reati di esterovestizione.

Rimane aperto il problema del divieto delle “battute di pesca” o “fishing expedition”, sul quale occorrerà fare più di una riflessione anche alla luce delle sentenze della Corte Edu, che già è intervenuta diverse volte su questo argomento.

Quello che è certo è che il Fiscal Big Brother, se non offrirà una soluzione definitiva al problema degli haters e dell’utilizzo distorto dei social, sicuramente sarà oggetto di grande riflessione per tutti i frequentatori del web.

Leone (da tastiera) avvisato, mezzo salvato!
________________________________________________________
1Article 154 I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés au [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.] c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 découlant d'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, à l'article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l'article 1810 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l'administration fiscale et l'administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n'utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.
Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents de l'administration fiscale et de l'administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d'un sous-traitant, à l'exception de la conception des outils de traitement des données….. ».Article 154 - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy