I trasferimenti per successione e donazione tra soggetti, ascendenti e discendenti, legati da un vincolo di parentela in linea retta entro il terzo grado, possono usufruire dell’agevolazione fiscale di cui all’
articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, in quanto soddisfano il requisito soggettivo richiesto. D’altra parte, deve sussistere il requisito oggettivo ovvero i beni oggetto di donazione devono essere effettivamente strumentali e funzionali all’esercizio dell’attività agricola.
Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a
interpello n. 671/2021.
Nel dettaglio, il citato comma 1, della legge 15 dicembre 1988, n.441 stabilisce che
«Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone, gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo (...) e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano:
a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali, o a condizioni che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento;
b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni».
Il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede che le agevolazioni siano concesse a partire dal 1999, a condizione che i soggetti interessati si obblighino a coltivare o condurre direttamente fondi rustici per almeno sei anni.
In merito, la circolare n. 109 del 24 maggio 2000, ha confermato che i trasferimenti per successione e donazione tra i soggetti, ascendenti e discendenti, legati da un vincolo di parentela in linea entro il terzo grado, possono usufruire dell’agevolazione poiché soddisfano il requisito soggettivo.
Sotto il profilo oggettivo, si rileva che l’
articolo 6, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n.388 (legge finanziaria 2001), ha modificato la precedente versione dell’articolo 14, comma 1, sostituendo l’inciso
“gli atti relativi a fondi rustici” con l’inciso gli
“atti relativi ai beni costituenti l’azienda”, ha mutato la portata della previsione agevolativa, collegandone la finalità, favorire la continuità dell’impresa, al bene oggetto del trattamento di favore identificato nell’azienda agricola ossia in qualunque “bene” che sia parte integrante dell’azienda agricola e strumentale all’esercizio di tale attività.
Pertanto, la sussistenza del requisito oggettivo richiede una valutazione fattuale della singola fattispecie in modo da verificare se i beni oggetto di donazione siano effettivamente funzionali e strumentali all’esercizio dell’attività agricola che, per effetto della successione o della donazione continua tra scendenti e discendenti entro il terzo grado.