Da oggi, diventa ufficialmente operativo il termine di prescrizione ridotto da cinque a due anni per il pagamento delle fatture ritardate e per quelle di conguaglio.
In attuazione di quanto in premessa, viene disposto dall’art. 1 comma 4 della
Legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) a mente del quale:
“Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese (…), o i professionisti (...) e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera” ; il medesimo comma stabilisce altresì che l’Autorità
“entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo”; e ancora che:
“in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità […] ha diritto alla sospensione del pagamento finche' non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti”.
L
’ARERA – l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già AEEGSA - Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico; la denominazione, come si ricorderà, è stata modificata dalla stessa legge di bilancio che le ha attribuito compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti)
ha difatti emanato la deliberazione 97/2018/R/com, applicando nei tempi previsti la citata norma, che punta a ridurre il fenomeno degli importi non ordinari nelle bollette dei consumatori, agendo con disposizioni finalizzate a responsabilizzare sia i venditori sia i distributori.
Come si legge, infatti, nel citato documento, lo scopo delle disposizioni in parola è quello di proteggere alcune categorie di soggetti - in particolare i consumatori domestici e le imprese di minore dimensione - dal rischio di vedersi fatturati importi di entità molto superiore del consueto (c.d. maxibollette), situazione che può verificarsi:
- Nei casi di rilevanti ritardi, da parte dei venditori, nella fatturazione di periodo (c.d. blocco di fatturazione);
- Nella fatturazione di conguagli derivanti da rettifiche tempestivamente comunicate dal gestore di rete (c.d. ritardo di conguaglio);
- Nei casi di fatturazione di conguagli derivanti dalla mancata lettura del misuratore che portano alla rilevazione delle c.d. rettifiche tardive dei dati di misura da parte delle imprese distributrici.
La citata norma ha, pertanto, previsto una disciplina differenziata.
Con la disposizione contenuta nel primo periodo del comma 4 si dispone, come anticipato,
la prescrizione dei crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica, gas naturale, nonché derivanti dall’erogazione dei servizi c.d. di rete dei settori dell’energia (elettrica e gas), riducendola da cinque a due anni: in tal modo il legislatore è intervenuto con riferimento alla problematica dell’addebito ai clienti finali di importi molto superiori al consueto, causato dal blocco di fatturazione (ipotesi sub a).
Con la disposizione contenuta nel quarto periodo del comma 4 si è invece disciplinato il caso dell’emissione di fatture, da parte dei venditori, che operano conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, stabilendo che in questi casi il cliente finale:
- è legittimato a sospendere il pagamento purché abbia presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall’Autorità e il venditore sia sottoposto a un procedimento dell’Agcm per accertamento di violazioni del Codice del consumo;
- ha diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti relativi ai medesimi conguagli eventualmente già effettuati qualora il procedimento presso l’Agcm si concluda con l’accertamento di una violazione.
Tale disposizione trova quindi applicazione nei casi di ritardo di conguaglio, ossia nei confronti di venditori che, pur nella disponibilità dei dati di misura, omettono per lunghi periodi di tempo di utilizzarli ai fini della fatturazione, operando conguagli pluriennali basati su dati già disponibili da tempo (ipotesi sub b. e c.).
Dunque, a partire da oggi, nel caso di fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo (la previsione varrà, a partire dal il 1° gennaio 2019, anche per le bollette del gas e, dal 1° gennaio 2020 anche per quelle dell’acqua), nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione o nella fatturazione di conguagli, il cliente potrà eccepire la “prescrizione breve” (due anni, appunto) e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati.
Il fornitore di energia dovrà informare il cliente di questo suo nuovo diritto almeno 10 giorni prima rispetto alla scadenza dei termini di pagamento. Il calcolo dei due anni, invece, partirà dal momento in cui i venditori sono obbligati a emettere la fattura, cioè entro 45 giorni dall'ultimo giorno fatturato.
Insieme alla nuova delibera ARERA pare abbia anche già avviato una procedura (che dovrà concludersi entro l’anno) con la quale verranno previste ulteriori novità sempre finalizzate a tutelare il consumatore. In particolare si tratterebbe di: evidenziare in bolletta gli eventuali importi che possono già considerarsi prescritti; definire in modo più chiaro quando la mancata lettura è colpa dell’operatore e quando del cliente finale.
L’obiettivo è quello di arrivare a una prescrizione automatica.