17 luglio 2018

Nuove tutele per la previdenza complementare dei lavoratori mobili UE

Autore: Debhorah Di Rosa
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 88 del 21 giugno 2018, con cui viene attuata la direttiva n. 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari.

Nuove tutele - A tal fine, la normativa in vigore (decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) viene integrata con le seguenti disposizioni:
  • riduzione, da cinque a tre anni, del termine di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, per i lavoratori il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dall'acquisizione del diritto ad una pensione complementare e che si spostino tra Stati membri dell'Unione Europea. Si introduce quindi, a favore dei lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione, una deroga che consente loro l’acquisizione del diritto alla prestazione al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 3 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
  • mantenimento della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare e il trasferimento ad altra forma pensionistica ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale;
  • obblighi di informazione nei confronti degli iscritti attivi con riferimento ai diritti pensionistici complementari, e, in particolare, relative:
    • alle condizioni che disciplinano l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e alle conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
    • al valore dei diritti pensionistici maturati o ad una valutazione dei diritti pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta;
    • alle condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in sospeso.

La Direttiva prevede altresì che se un lavoratore in uscita non ha ancora maturato diritti pensionistici nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro, il regime pensionistico complementare rimborsi i contributi versati dal lavoratore in uscita o versati per conto del lavoratore in uscita conformemente alle disposizioni normative nazionali o agli accordi o ai contratti collettivi o, nel caso in cui il rischio d'investimento sia sostenuto dal lavoratore in uscita, la somma dei contributi versati o il valore degli investimenti risultanti dal versamento di tali contributi.

Perdita dei requisiti di partecipazione - Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono:

a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
c-bis) il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione è applicata automaticamente, in mancanza di scelta diversa da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata non superiore all'importo mensile dell'assegno sociale.

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