11 giugno 2019

Riduzione dell'aliquota di accise sui microbirrifici

Autore: Serena Pastore
È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 04/06/2019, di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 26/10/1995, n° 504. Il provvedimento in esame riguarda i c.d. microbirrifici, ovvero i birrifici indipendenti con una produzione annua che non superi i 10.000 ettolitri che beneficeranno, per la birra ivi prodotta, di una riduzione dell’aliquota di accisa nella misura del 40%.

Nello stesso decreto vengono stabilite le modalità attuative, con particolare riguardo all’assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti in questione.

La fabbricazione della birra in un microbirrificio avviene in regime di deposito fiscale, e l’applicazione dell’aliquota ridotta viene utilizzata esclusivamente per la produzione della birra eseguita interamente nei microbirrifici.

Adempimenti preventivi per l’attivazione del microbirrificio e per l’ammissione al beneficio
Il soggetto che intende attivare un microbirrificio deve presentare all’Ufficio competente un’apposita istanza che contenga:
  • la denominazione dell’impresa, la sede legale, la partita IVA, le generalità del titolare o del rappresentante legale o negoziale nonché il proprio indirizzo di PEC al quale si intende ricevere ogni comunicazione da parte dell'Ufficio competente;
  • il comune, la via ed il numero civico o la località in cui è ubicato l’istituendo microbirrificio, nonché i relativi contatti telefonici;
  • la descrizione dei processi di lavorazione, delle apparecchiature produttive installate nel microbirrificio e degli impianti di condizionamento, nonché la potenzialità produttiva dei singoli impianti e quella complessiva del microbirrificio;
  • la descrizione e le caratteristiche degli impianti per la produzione e l'acquisizione di energia;
  • la capacità dei serbatoi destinati al contenimento del mosto, degli altri semilavorati e della birra non condizionata nonché il quantitativo massimo di birra condizionata che si intende detenere, nel magazzino della birra condizionata detenuta in regime sospensivo;
  • la descrizione degli strumenti installati per la misurazione del mosto e quelli necessari per la determinazione del grado-Plato;
  • la quantità annua stimata di birra condizionata che intende realizzare nel microbirrificio.

A tale istanza devono essere allegati: la planimetria del deposito fiscale da cui risulti la delimitazione dei luoghi destinati allo svolgimento dell’attività di produzione, le tabelle di taratura dei serbatoi, l’elenco delle tipologie di birra che si intendono produrre con la relativa ricetta e una dichiarazione con cui si attesti che il microbirrificio risulta indipendente, sia legalmente che economicamente, da qualsiasi altro birrificio.

Rilascio della licenza fiscale di microbirrificio
L’ufficio competente, dopo aver effettuato le verifiche tecniche dell’impianto del microbirrificio, redige, in duplice copia, un processo verbale sottoscritto dal soggetto che intende attivare lo stesso. Nel caso in cui la verifica sia effettuata con esito positivo, l’ufficio rilascia l’autorizzazione al deposito fiscale, e dopo aver riscontrato il pagamento regolare del diritto di licenza, rilascia la licenza di esercizio.
L’esercente che intenda spedire la birra realizzata nel proprio impianto, in regime di sospensione dall’accisa verso i paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi, deve darne preventiva comunicazione, mediante PEC, all’ufficio competente.

Aspetti del deposito fiscale
Il deposito fiscale comprende i magazzini in cui vengono detenute le materie prime, i locali dove sono ubicati gli impianti, i serbatoi e tutte le attrezzature necessarie per la produzione della birra, e inoltre i reparti di condizionamento e il magazzino della birra condizionata - che deve essere situato in un’area appositamente delimitata - detenuta in regime sospensivo. La birra condizionata per cui sia stata assolta la relativa accisa è detenuta al di fuori della delimitazione del deposito fiscale.
Nel deposito deve essere installato un misuratore del mosto prodotto, collegato alle caldaie e appositamente dimensionato per consentirne il raffreddamento.
L’ufficio competente può impartire apposite prescrizioni come l’installazione di un apposito misuratore dell’acqua utilizzata per la produzione del mosto.
La birra realizzata è considerata prodotto finito al termine delle operazioni di condizionamento che devono essere eseguite nello stesso impianto. Il reparto di condizionamento è destinato al confezionamento della birra, prodotto nel microbirrificio.

Adempimenti dell’esercente
L’esercente deve preventivamente comunicare all’ufficio competente, mediante PEC, il programma delle lavorazioni che intende effettuare per la produzione della birra. Tale programma, che non può prevedere un periodo superiore al mese solare, deve essere presentato almeno 24 ore prima dell’inizio della prima lavorazione prevista dal programma (esclusi sabato e domenica).
L’ufficio ha facoltà di assistere alla fabbricazione della birra e di prelevare campioni del prodotto finito. Qualora dopo la cottura, il volume del mosto sia superiore/inferiore al 10% di quello inserito nella comunicazione inviata all’Ufficio, l’esercente deve darne immediata comunicazione.

Accertamento della produzione
Per determinare la quantità di birra, il depositario provvede, dopo la fase di condizionamento, ad annotare negli appositi registri i quantitativi rilevati. L’ufficio competente verificherà la regolare tenuta della contabilità e ha facoltà di riscontrare, attraverso degli esperimenti, la resa percentuale della lavorazione e la quantità d’acqua di lavaggio necessaria per la sanificazione dell’impianto e delle caldaie.

Contabilità dei microbirrifici
Gli esercenti microbirrifici devo tenere e redigere i seguenti registri:
  • registro carico/scarico delle materie prime;
  • registro del mosto ottenuto per ciascuna cottura;
  • registro birra condizionata che riporti i quantitativi immessi in consumo e le rimanenze giornaliere.

Le registrazioni contabili sono effettuate entro il giorno successivo alle operazioni.
Almeno una volta l’anno, gli esercenti devono redigere l’inventario delle materie prime, del mosto e della birra condizionata e non, il bilancio di materia indicando le rese di lavorazione e il bilancio energetico recante i consumi di energia e dei combustibili impiegati.

Applicazione aliquota ridotta
Al momento dell’immissione della birra realizzata sul territorio nazionale, qualora nell’anno solare in corso la produzione risulti inferiore a 10.000 ettolitri di birra, si applica l’aliquota ridotta di accisa. Gli esercenti, entro il 31 gennaio di ogni anno presentano, mediante PEC, una dichiarazione che riporti il volume della birra rispetto all’anno precedente.
In caso di omessa dichiarazione o nel caso in cui da questa risulti che l’esercente ha prodotto un quantitativo superiore a 10.000 ettolitri, l’Ufficio notifica un avviso di pagamento per il recupero dell’accisa dovuta e impartisce le prescrizioni necessarie per consentire di adeguare l’assetto del deposito fiscale.
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