30 maggio 2017

ACE: arrivano le proposte dei Commercialisti

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
La disciplina in materia di ACE (Aiuto alla Crescita Economica) non trova pace.
Dopo le importanti novità introdotte con la Legge n. 232/2016 e con la Manovra correttiva, a breve un nuovo Decreto dovrà rimettere mano alla disciplina, al fine di adeguarla alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015 in materia di bilancio.

La riforma di bilancio - Come noto il D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto importanti novità in materia di bilancio e il Legislatore, con la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (art. 13-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19), ha delineato le nuove disposizioni al fine di coordinare le norme tributarie con la riformata disciplina di bilancio.

Con la Legge di conversione al Decreto Milleproroghe è stato quindi introdotto il principio di derivazione rafforzata e sono state riviste, tra l’altro, le regole di determinazione dell’IRAP per tener conto dell’intervenuta eliminazione della sezione straordinaria del Conto Economico.

Il Legislatore, però, non ha risolto tutte le questioni rimaste sul tavolo: in materia ACE, infatti, si è limitato a prevedere l’emanazione di un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad oggi ancora non emanato.

Le proposte dei Commercialisti - Con il documento del 3 maggio 2017, “Le problematiche in materia di ACE derivanti dall’adozione dei nuovi principi contabili nazionali in vista dell’emanazione del Decreto Ministeriale”, il CNDCEC ha segnalato “i più problematici riflessi che le nuove regole contabili potrebbero determinare sulla disciplina ACE, proponendo idonee soluzioni ispirate a criteri di razionalità, equilibrio, sistematicità e semplicità di gestione e controllo”.

Il primo aspetto sul quale si concentra il documento in esame riguarda le poste rilevate a patrimonio netto, pur avendo natura reddituale.
L’OIC 29 prevede infatti, ad esempio, che gli errori rilevanti siano contabilizzati nel patrimonio netto, così come devono essere rilevati in una voce del patrimonio netto gli effetti dei cambiamenti derivanti dall’adozione dei nuovi principi contabili.

Queste poste rileveranno ai fini della determinazione dell’ACE?

Il CNDCEC, al sol fine di semplificare le modalità di calcolo del beneficio in esame, ritiene che le variazioni di patrimonio netto aventi natura reddituale non dovrebbero essere rilevanti ai fini della determinazione dell’ACE.

Le “nuove” riserve - Le proposte dei Commercialisti si concentrano anche sulle due nuove riserve introdotte: la riserva negativa per acquisto azioni proprie e la riserva formata con utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati.

Con riferimento alla riserva negativa per azioni proprie giova ricordare che, a seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. 139/2015, non è più prevista l’iscrizione delle azioni proprie nell’attivo patrimoniale (con contestuale accensione di una riserva indisponibile), essendo ora prevista l’iscrizione direttamente in una riserva negativa di patrimonio netto.

Sul punto i Commercialisti forniscono due possibili interpretazioni, una fondata sul dato contabile, l’altra sul dato giuridico.

Viene infatti precisato quanto segue:
  • “ove volesse darsi preminenza al dato contabile netto, l’importo pagato in sede di acquisto di azioni proprie andrebbe trattato come riduzione del patrimonio netto con attribuzione ai soci e, quindi, come elemento negativo della variazione del capitale proprio. Simmetricamente, la vendita delle azioni sarebbe da considerarsi come nuova emissione di capitale e, quindi, apporto rilevante, in positivo, ai fini dell’agevolazione. In tale ottica, si rispetterebbe maggiormente il principio di derivazione rafforzata, semplificando la gestione della variabile ACE, ma sarebbe necessario prevedere opportuni sistemi di coordinamento per gestire il regime transitorio nel passaggio dall’impostazione attuale a quella nuova;
  • alternativamente, ove volesse darsi preminenza al dato giuridico, potrebbe valorizzarsi il fatto che l’acquisto di azioni proprie dà origine soltanto a una “sospensione” della riserva vincolata e la vendita di azioni dà luogo alla “liberazione” delle riserve “vincolate” e, contestualmente, a un apporto – rilevante ai fini ACE – di entità pari all’eventuale maggior valore. Solo nel caso in cui l’acquisto di azioni proprie sia connesso al recesso del socio, tale acquisto andrebbe considerato una riduzione di patrimonio netto. In tale ottica, si rispetterebbe maggiormente il dato giuridico del fenomeno, complicando però la gestione della variabile ACE (che verrebbe effettuata in una sorta di regime di doppio binario) e rendendo necessaria la previsione di opportune norme di coordinamento con la nuova disciplina dell’“ACE quinquennale”, prevista dal recente Decreto Legge n. 50/2017”.

Il documento suggerisce inoltre di estendere le nuove previsioni ai soggetti IAS-adopter, in quanto anche i principi contabili internazionali prevedono analoghi sistemi di rilevazione contabile.
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