31 gennaio 2025

Albo gestori crisi d’impresa: versamento contributo entro oggi

Autore: Serena Pastore
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l’informativa n. 9/2025 ricorda che entro oggi i soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza (art. 356 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; art. 8 decreto del Ministero della giustizia 3 marzo 2022, n. 75) devono provvedere al versamento del contributo annuo di 50 euro per il mantenimento dell’iscrizione nell’albo.

Infatti, in base a quanto previsto dall’articolo 8 comma 2 del menzionato decreto, per il mantenimento dell'albo è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di 50 euro, dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione. Il contributo deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno e l'attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC.

Qualora la ricevuta di pagamento non venga depositata entro il 30 aprile, come previsto dall’art. 8, comma 5 del d.m. n. 75/2022, l’iscritto sarà sospeso. Inoltre, se tale omissione persiste per ulteriori 6 mesi, ai sensi del comma 6, l’iscritto sarà cancellato dall’elenco.
Sul portale del Ministero della Giustizia è precisato che è possibile effettuare il versamento del contributo annuo di 50 euro per il mantenimento dell'iscrizione nell'area riservata del portale, sezione “Pagamenti”, mediante PagoPA.

Infine, il CNDCEC ricorda che il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 356 è comunque subordinato a un aggiornamento biennale, dalla durata minima di 18 ore, che deve essere acquisito attraverso la partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o da università pubbliche o private o in collaborazione con uno di questi enti, purché i programmi dei corsi rispettino le linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della Magistratura. L’aggiornamento biennale deve essere effettuato entro i due anni successivi all’iscrizione dell’interessato all’Elenco.
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