Con il breve “Pronto Ordini” n. 14-2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si è espresso a proposito dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo dei gestori della crisi d’impresa precisando, in particolare, che non è necessario il tirocinio formativo.
Il C.N.D.C.E.C., nel documento in questione - pubblicato il 24 febbraio -, in risposta al quesito formulato dallo scrivente Ordine territoriale («se un avvocato iscritto al foro di Potenza, potrebbe effettuare il tirocinio formativo necessario ad iscriversi nell’albo dei gestori della crisi d’impresa presso il nostro Ordine.»), osserva che, ai sensi dell’art. 356, comma 2, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, come modificato dal D.lgs. 13 settembre 2014, n. 136, per i professionisti iscritti negli Albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, l’obbligo di tirocinio semestrale non è previsto.
I professionisti – ha puntualizzato il Consiglio Nazionale - sono tenuti a rilasciare, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa ai fini dell’iscrizione, un’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso di un’adeguata esperienza maturata, non oltre l’ultimo quinquennio, svolgendo attività professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti già iscritti nell’elenco di cui all’art. 356 C.C.I.I.
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