17 aprile 2025

Elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese. Obblighi formativi

Autore: Paola Mauro
Si segnala la pubblicazione, in data 15 aprile 2025, del P.O. n. 1/2025 recante chiarimenti del CNDCEC in materia di formazione ex art. 356 CCII.

Lo scrivente Ordine territoriale ha chiesto:
  • se un iscritto all'albo che ha frequentato e concluso il corso di 55 di ore per "La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al Decreto Legge n. 118/2021", possa ritenere tale percorso formativo valevole anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco ex art. 356 CCII;
  • se il biennio formativo di riferimento coincida con gli anni solari 2023-2024 o venga determinato a partire dall’istituzione dell'albo e quindi debba essere riferito al periodo marzo 2023-marzo 2025;
  • se per quanto attiene l'assolvimento dell'obbligo formativo, nel caso in cui l’iscritto fosse già in regola con la formazione per il biennio 2023-2024 e volesse comunque frequentare il corso di 18 ore proposto dalla FNC a gennaio 2025, acquisirebbe i crediti per il biennio formativo 2025-2026.

Ebbene, il Consiglio Nazionale ha premesso che con l’entrata in vigore, il 28 settembre 2024, del D.lgs. n. 136 del 2024, l’“albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese”, così definito dall’art. 2, lett. n), del D.lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) è stato sostituito dall’“Elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese”, il quale è istituito presso il Ministero della Giustizia, che esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti.
Ciò posto, il Consiglio Nazionale, quanto al primo quesito, osserva che sia il contenuto dettagliato degli argomenti del corso, sia la tipologia di docente, sono regolamentati all’interno della Sezione IV (La formazione degli esperti) del Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023; invece, i programmi dei corsi di formazione e aggiornamento richiesti per l’assolvimento degli obblighi formativi di cui all’articolo 356, comma 2, del CCII devono essere allineati alle linee guida elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura (pubblicate in data 7 novembre 2019, con prot. n. 16218, e aggiornate in data 1° febbraio 2023).

Sul tema è intervenuta l’Informativa CNDCEC n. 48/2025 del 28 marzo 2025 con la quale è stato comunicato che il Consiglio Nazionale, nel definire i “criteri di equipollenza” tra l’aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua ai sensi dell’art. 356, comma 2, del D.lgs. n. 14/2019, «ha precisato che non possono essere ritenuti equipollenti i realizzati per assolvere gli obblighi formativi per l’inserimento nell’Elenco esperti indipendenti ex art. 13 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Conseguentemente, un iscritto all'albo che ha frequentato e concluso il corso di 55 di ore per “La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al Decreto Legge n. 118/2021”, non può ritenere tale percorso formativo valevole anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco ex art. 356 CCII.»

In merito al secondo e al terzo quesito, il P.O. n. 1/2025 rinvia a quanto indicato dal Ministero della Giustizia nelle FAQ del 26 febbraio 2025 (consultabili al seguente link) e, in particolare, al contenuto della FAQ n. 1, Sez. E.
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