Qualora si debba aprire un nuovo procedimento disciplinare a carico di un iscritto già sanzionato, l’esecutività dello stesso, la cui data andrà opportunamente indicata a cura del Consiglio di Disciplina, potrà decorrere solo nel momento in cui l’iscritto abbia terminato di scontare la precedente sanzione. È quanto chiarito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 53 del 9 giugno 2023.
I chiarimenti del Consiglio Nazionale sono scaturiti a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale, il quale ha chiesto quando si debba aprire un nuovo procedimento disciplinare a carico di un iscritto già assoggettato alla sanzione disciplinare della sospensione, in conseguenza di precedente provvedimento disciplinare già concluso.
Il medesimo Ordine ha chiesto, altresì, quando dovrebbe decorrere la sanzione disciplinare che dovesse venire comminata in conseguenza del secondo procedimento disciplinare e, cioè, se detta eventuale seconda sanzione, verrebbe sovrapposta alla precedente, oppure inizierebbe a decorrere una volta conclusi gli effetti della precedente sanzione.
Il parere del CNDCEC – Il Consiglio Nazionale, rispondendo alla prima domanda contenuta nel quesito posto dall’Ordine territoriale, ritiene che, nessuna preclusione sia prevista con riguardo all’apertura di un nuovo procedimento disciplinare a carico di un professionista, il quale sia già stato attinto da un precedente provvedimento disciplinare e stia ancora scontando la relativa sanzione.
Ovviamente, il CNDCEC evidenzia che, i fatti per i quali si procede, devono essere diversi da quelli che hanno condotto all’apertura del primo procedimento.
In merito alla seconda domanda del quesito, il Consiglio Nazionale effettua una premessa richiamando il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale (approvato nella seduta del medesimo Consiglio del 18-19 marzo 2015) in merito ai termini per l’apertura del procedimento disciplinare e dell’istruttoria.
Detto procedimento, infatti, come disposto dall’articolo 9, comma 5, del summenzionato Regolamento, prevede tempi precisi entro i quali lo stesso deve concludersi, ovvero 18 mesi dall’avvenuta notifica di apertura del procedimento, salvo sospensione o interruzione dei termini.
Il successivo comma 6, inoltre, prevede che, il Consiglio o il Collegio di Disciplina, può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, anche oltre il termine dei 18 mesi, ma comunque entro il termine massimo improrogabile di 30 mesi e 12 mesi in caso di procedimento disciplinare svolto ai sensi del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale – Procedura semplificata per alcune fattispecie d’illecito (approvato nella seduta del CN del 20-21 maggio 2015).
Il Consiglio precisa, altresì, che l’eventuale nuova sanzione a carico dell’iscritto che dovesse essere irrogata dal Consiglio o dal Collegio di Disciplina all’esito del secondo procedimento disciplinare, non deve sovrapporsi a quella precedentemente irrogata.
Con riguardo, infatti, alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo provvedimento disciplinare, il CNDCEC rappresenta che, l’esecutività del medesimo, comincerà a decorrere una volta che sia stata scontata la precedente sanzione irrogata, atteso che il nuovo provvedimento disciplinare non può avere effetto mentre è in corso una sanzione precedente.
Al fine di rafforzare quanto sopra esposto, il Consiglio Nazionale evidenzia, inoltre, che tale interpretazione appare coerente con la ratio sottesa all’esercizio della funzione disciplinare, in ragione della quale non avrebbe senso irrogare una sanzione i cui effetti, se sovrapponibili a quelli di un precedente provvedimento, comporterebbero ipso facto che il professionista, già in precedenza sanzionato, non sconti affatto la nuova sanzione.
In virtù di tutto quanto affermato, per il CNDCEC, solo nel momento in cui l’iscritto abbia terminato di scontare la precedente sanzione, potrà decorrere l’esecutività del nuovo provvedimento disciplinare a suo carico, la cui data andrà opportunamente indicata a cura del Consiglio di Disciplina.