Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha reso disponibile ieri il format della “Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione”.
La relazione al rendiconto 2021 dell’organo di revisione degli enti locali è predisposta nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs. n. 18/8/2000 n. 267” (TUEL) e dei principi contabili generali allegati al
D. Lgs. n. 118/2011.
Per la formulazione della relazione e per l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo emanati dal CNDCEC.
Lo schema di relazione tiene conto delle norme emanate e della prassi pubblicata fino alla data di pubblicazione del documento e include un focus sulle verifiche che il revisore deve effettuare relativamente all’utilizzo delle risorse connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Per quanto concerne la struttura del documento in questione, esso è composto da un testo Word con traccia della relazione dell’organo di revisione corredato da tabelle in formato Excel editabili e costituisce soltanto uno schema per la formazione della relazione da parte dell’organo di revisione.
Quest’ultimo resta l’unico responsabile dei rapporti con tutti i soggetti destinatari del documento, nonché della documentazione a supporto prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo anche mediante apposite carte di lavoro e check-list.
Alla consultazione della relazione dell’organo di revisione si giunge dopo aver, anzitutto, preso visione della guida all’utilizzo dei documenti e, dopo l’introduzione, si può consultare la corposa sezione del Conto del Bilancio.
Tale sezione, infatti, a seguito dell’analisi sulla gestione finanziaria e la verifica sulla tempestività dei pagamenti, si sofferma sul risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e quello complessivo, sulla conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione, nonché sull’evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell’esercizio 2021 e sul risultato di amministrazione.
Si passa poi all’analisi della gestione dei residui (Fondo crediti di dubbia esigibilità, Fondo anticipazione liquidità, Fondi spese e rischi futuri), nonché a quella relativa all’indebitamento ed alla gestione del debito.
Dopo la verifica degli obiettivi di finanza pubblica, si procede all’analisi delle entrate e delle spese.
Sul punto, in merito all’attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l’organo di revisione, con riferimento all’analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva se sono o meno stati conseguiti i risultati attesi e, in particolare, indica dettagliatamente le entrate per il recupero dell’evasione.
Risorse connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19 e certificazione – Per le risorse riguardanti l’emergenza Covid-19, l’organo di revisione deve prestare attenzione ai trasferimenti ricevuti e verificare la correttezza della contabilizzazione e dell’utilizzo di tali entrate, nel rispetto dello specifico vincolo, come pure risulta necessario verificare quanta parte delle risorse accertate derivanti dai suddetti trasferimenti sono state effettivamente utilizzate durante l’anno, distintamente per tipologia.
Nella relazione in commento viene, altresì, specificato che, l’avanzo vincolato dal Fondo funzioni fondamentali può essere applicato, nelle diverse modalità previste dal D. Lgs. n. 118/2011 e smi, dal principio contabile applicato All. 4/2 D. Lgs. n. 118/2011 e smi e dal D. Lgs. n. 267/2000 e smi Tuel, anche da parte degli enti locali in disavanzo di amministrazione, posta la deroga prevista dall’articolo 1, comma 823, circa l’applicazione dell’articolo 1, commi 897 e 898, della
Legge n. 145/2018.
Non è, invece, possibile applicare interamente l’avanzo vincolato derivante dagli altri “Fondi Covid-19”, da parte degli enti locali in situazione di disavanzo di amministrazione, posto il vincolo normativo sopra richiamato.
Sempre nella relazione si raccomanda l’organo di revisione di verificare a campione anche l’inerenza delle spese certificate, per l’utilizzo del Fondo funzioni fondamentali, come maggiori spese da Covid-19 e verificare la quantificazione delle eventuali risorse non utilizzate da esporre nell'avanzo.
L’organo di revisione, inoltre, verifica che l’ente abbia provveduto o meno alla predisposizione ed all’invio della certificazione relativamente alle risorse ricevute con riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19, attraverso apposito sito web.
Eventuali irregolarità e conclusioni - La relazione, infine, si articola sulle diverse sezioni riguardanti lo stato patrimoniale ed il conto economico, per poi procedere alla relazione della giunta al rendiconto ed alle eventuali irregolarità non sanate, ai rilievi ed alle proposte.
Al termine della relazione si procede alle conclusioni, dove si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, si esprime l’eventuale giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2021 e si propone di accantonare una parte dell’avanzo di amministrazione disponibile per le finalità indicate nella relazione medesima (ad esempio residui attivi di dubbia esigibilità, debiti fuori bilancio, ecc.).
In alternativa, si esprime giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto 2021 con riserva, nell’intesa che, in virtù delle riserve espresse, si provveda entro il termine indicato a rettificare il rendiconto e a completare o integrare la documentazione specificata nelle conclusioni stesse.