5 gennaio 2021

CNDCEC: richiesta di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare

Autore: Pietro Mosella
In pendenza di procedimento disciplinare, la domanda di cancellazione dall’Albo resta sospesa sino al termine dello stesso procedimento. È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 201/2020, pubblicato il 29 dicembre 2020 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), il quale ha fornito chiarimenti in relazione alla richiesta di cancellazione di un iscritto che ne abbia fatto richiesta dall'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in pendenza di procedimento disciplinare.

Nell’ambito, invece, della formazione professionale continua, nel Pronto Ordini n. 58/2020, pubblicato sempre il 29 dicembre 2020, sono stati chiariti alcuni aspetti relativi alla decorrenza dell’obbligo formativo in caso di nuova iscrizione nell’albo.

Il Pronto Ordini n. 201/2020– Al Consiglio Nazionale è stato posto un quesito con il quale è stato chiesto se sia possibile procedere alla cancellazione dall'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di un iscritto che ne abbia fatto richiesta, indicando come motivazione il fatto di non esercitare più la professione poiché in quiescenza.

Come spiegato nel citato quesito, però, nei confronti dello stesso risulta in essere un procedimento disciplinare e l’applicazione della misura cautelare della sospensione, antecedentemente deliberati dal Consiglio di Disciplina, in quanto l'iscritto era stato sottoposto a procedimento penale ed anche a misure cautelari. Viene anche rappresentato, altresì, che allo stato attuale l'interessato è ancora in attesa di giudizio.

Il Consiglio Nazionale, anzitutto, osserva che, il principio in considerazione del quale non si può procedere alla cancellazione dell’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare, è sancito dall’articolo 5, comma 8, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015.

La norma richiamata dispone che “l’iscritto all’Albo, all’Elenco Speciale o al Registro del Tirocinio non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare”.

A tal proposito, il CNDCEC spiega che la ratio della suddetta norma risiede nell’evitare che l’incolpato possa cancellarsi dall’albo in pendenza del procedimento disciplinare, sottraendosi così all’eventuale sanzione e potendosi poi iscrivere in altro Ordine, vanificando così l’intero procedimento.

Pur quindi in considerazione di tutto quanto sopra esposto, il Consiglio Nazionale conclude affermando che lo stesso non può, comunque, pronunciarsi su casi specifici.

Il Pronto Ordini n. 58/2020 – Nell’ambito della formazione professionale continua, è stato posto al CNDCEC un quesito con il quale, nello specifico, è stato chiesto:
  • se i crediti formativi professionali (CFP) conseguiti dal professionista nel corso del primo anno d’iscrizione nell’albo, possano essergli riconosciuti negli anni successivi ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo;
  • se è previsto l’esonero dall’obbligo formativo nell’anno di “reiscrizione” nell’albo.

Sul punto, il Consiglio Nazionale, in merito al primo quesito formulato, richiama quanto sancito dall’articolo 4, comma 3, del Regolamento per la formazione professionale continua, ovvero che “per i nuovi iscritti nell'Albo […] l'obbligo formativo ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione nell'Albo”. In virtù della richiamata disposizione, quindi, il CNDCEC ritiene che l’Ordine non possa riconoscere ed attribuire ai professionisti i crediti formativi per la partecipazione ad eventi accreditati dallo stesso Consiglio Nazionale, ovvero per lo svolgimento di attività particolari di cui all’articolo 16 del Regolamento, in periodi precedenti alla data di decorrenza dell’obbligo formativo.

In relazione al secondo quesito posto, invece, il CNDCEC sottolinea che, il Regolamento, non disciplina l’ipotesi della decorrenza dell’obbligo formativo per la nuova iscrizione nell’albo da parte di un professionista precedentemente cancellato.

Concludendo, quindi, secondo quanto ritiene il Consiglio Nazionale, è applicabile la norma prevista per la prima iscrizione nell’albo, di cui all’articolo 4, comma 3, del Regolamento, precedentemente riportata.
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