La procedura di sostituzione di un componente del Comitato Pari Opportunità (C.P.O.) è il tema affrontato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel “Pronto Ordini” 45/2024, che rappresenta una validazione di quanto già precisato dallo stesso C.N.D.C.E.C. in un parere reso il 24 luglio 2023 su richiesta dell’Ordine Territoriale di Civitavecchia (v. P.O. 79/2023).
L’articolo 9, comma 3 del Regolamento C.P.O. prevede che «Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di un componente del Comitato Pari Opportunità, entro trenta giorni dall’evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con il primo dei non eletti».
Ebbene, nel rispondere al nuovo quesito in materia, inoltrato dall’Ordine Territoriale di Pesaro, il C.N.D.C.E.C. ha confermato l’attualità delle indicazioni già fornite con il P.O. 79/2023.
Pertanto, il P.O. 45/2024 afferma che per la sostituzione di un componente del Comitato pari opportunità, qualora non si possa provvedere ai sensi dell’art. 9, comma 3 del Regolamento C.P.O., poiché non sono presenti candidati non eletti, al fine di garantire la corretta composizione del C.P.O., si dovrà procedere quanto prima a indire le elezioni suppletive per l’integrazione del componente mancante.
Le elezioni suppletive potranno essere svolte anche da remoto attraverso la piattaforma di voto elettronico SkyVote messa a disposizione dal Consiglio Nazionale.
Nel caso in cui l’Ordine opti per lo svolgimento delle elezioni da remoto con la piattaforma suddetta, i costi per il servizio di votazione elettronica saranno sostenuti dal C.N.D.C.E.C., mentre permarrà a carico dell’Ordine Territoriale il costo del tecnico informatico che, ai sensi dell’art. 13, comma 3 del Regolamento elettorale, dovrà assistere a tutte le operazioni del seggio elettorale.
Nelle more delle elezioni suppletive, qualora sia ancora presente la maggioranza dei componenti del C.P.O., il Comitato potrà regolarmente costituirsi e assumere le decisioni a maggioranza.
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