Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il pronto ordine n.81/2023, chiarisce che ai fini dell’iscrizione nella sezione A del registro del tirocinio gli iscritti in sezione B dell’albo devono essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento professionale, ossia diploma di laurea specialistica LM 56 (corrispondente alla classe 64/S) o della classe LM 77 (corrispondente alla classe 84/S).
In tal caso, è applicabile la disposizione di cui all’articolo 14 del D.M. 143/2009, secondo cui la durata del tirocinio da dottore commercialista, che dovrà essere effettuata presso un dominus iscritto nella sezione A dell’albo, avrebbe la durata di un anno anziché di diciotto mesi.
Infine, il CNDCEC ricorda che l’iscrizione nella sezione A del registro senza avere ancora conseguito la laurea specialistica/magistrale è consentita solo a coloro che frequentano l’ultimo anno di un corso di laurea realizzato in convenzione (convenzione quadro 2014, stipulata in attuazione dell’articolo 6 d.P.R. 137/2012). In questo caso, comunque, un anno di tirocinio deve essere compiuto dopo il conseguimento della laurea magistrale.
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