Con il “
Pronto Ordini” n. 109 pubblicato il 25 febbraio 2025, il C.N.D.C.E.C. si è espresso a proposito del divieto di conferimento, nelle Pubbliche Amministrazioni, di cariche e incarichi retribuiti a soggetti in quiescenza.
Lo scrivente Ordine territoriale ha chiesto se, alla luce del divieto previsto dall’articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 (conv., con modif., dalla L. n. 135/2012), sia consentito attribuire a soggetti in quiescenza i seguenti incarichi remunerati:
- revisore di società soggette a controllo pubblico locale;
- membro del collegio sindacale in società pubbliche locali;
- revisore dei conti negli enti (pubblici) locali.
Ebbene, il Consiglio Nazionale ha premesso che la norma suddetta vieta alle PP.AA. di cui all’art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 165/2001, nonché a quelle inserite nel conto economico consolidato della P.A. (come individuate dall’ISTAT) di attribuire determinati incarichi retribuiti a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza.
Il divieto riguarda gli incarichi di studio e di consulenza, gli incarichi dirigenziali o direttivi e le cariche in organi di governo, che sono consentiti solo se conferiti a titolo gratuito.
La “ratio” della disposizione risiede, oltre che nell’esigenza di contenimento della spesa pubblica, anche nella volontà del Legislatore di favorire il ricambio generazionale, con particolare riguardo alle figure di vertice delle amministrazioni pubbliche largamente intese.
La norma in questione, inoltre – fa notare ancora il Consiglio Nazionale -, introducendo una limitazione al diritto costituzionalmente garantito di esplicare attività lavorative sotto qualsiasi forma giuridica, ha carattere tassativo e non può essere applicata in via di interpretazione analogica o estensiva a fattispecie diverse da quelle espressamente individuate dal Legislatore.
Ciò posto, nel P.O. n. 109/2025 si evidenzia che il Legislatore, con successivi interventi normativi, ha modificato l’ambito (soggettivo e oggettivo) di applicazione del divieto. In particolare, l’art. 11, co. 1, del D.L. n. 175/2016 (cd. Testo unico società a partecipazione pubblica), in riferimento ai componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico, ha disposto che, «Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto … dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»
La Corte dei conti (v., in particolare, il parere 4/2023) ha interpretato tale disposizione nel senso di una sostanziale estensione del divieto in discorso anche ai componenti degli organi di controllo delle società a controllo pubblico.
In conclusione, alla luce di quanto sino a qui riportato, il C.N.D.C.E.C., con riferimento agli incarichi segnalati nel quesito, ritiene che il divieto in esame:
- trovi applicazione nei confronti dei componenti degli organi di controllo delle società a controllo pubblico (ad es. componente del collegio sindacale della società in pubblico controllo con o senza funzione di revisione dei conti);
- non trovi applicazione nel caso in cui il revisore sia soggetto esterno alla società a pubblico controllo, considerato che l’art. 11, co. 1, fa riferimento agli organi di amministrazione e di controllo delle suddette società, ma non anche al soggetto esterno incaricato della revisione;
- non trovi applicazione nei confronti degli organi di controllo degli enti locali stante il riferimento alle sole società in controllo pubblico (vale a dire alle società nelle quali, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lettere b] e m] del citato D.lgs. n. 175/2016, una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.).
Il Consiglio Nazionale evidenzia, in ogni caso, che, ai sensi dell’art. 12-bis, co. 2, del D.L. n. 63/2024 (conv., con modif., dalla L. n. 101/2024), il divieto di cui al citato art. 5, co. 9, non si applica agli iscritti agli Ordini professionali già in quiescenza alla data del 14 luglio 2024 che proseguano la loro attività professionale.