3 novembre 2015

Crisi d’impresa: un documento dal CNDCEC

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

La crisi economica coinvolge sempre più imprese, ed il Legislatore, prendendone consapevolezza, ha tentato, a più riprese, di intervenire sulla disciplina delle procedure concorsuali, gettando le basi per quella che sarà l’imminente riforma organica della legge fallimentare.


Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in considerazione di questo quadro generale ha quindi ritenuto importante un suo contributo, volto ad illustrare quelli che sono gli strumenti economico-aziendali in grado di valutare il reale rischio di default di un’impresa: “Informativa e valutazione nella crisi d’impresa” è appunto il titolo delle nuove linee guida emanate dal CNDCEC.


Come sottolineato dal Consigliere nazionale delegato alla materia, Raffaele Marcello, è evidente l’importanza delle nuove linee di indirizzo per tutti i consulenti che, ogni giorno, lavorano a fianco all’impresa, al fine di monitorare e far eventualmente emergere eventuali situazioni di crisi.



La “Commissione Rodorf”


Come noto, con decreto 24 febbraio 2015, è stata istituita dal Ministro della Giustizia un’apposita Commissione Ministeriale, c.d. “Commissione Rodorf”, per la predisposizione di un disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza.


Ad oggi la Commissione non ha ancora concluso i suoi lavori, ma il CNDCEC rileva, come, in ogni caso, non sembra essere stata posta la necessaria attenzione sui concetti di “crisi d’impresa” e “insolvenza”.


Come sottolineano i consiglieri nazionali Felice Ruscetta e Maria Rachele Vigani, “I lavori della “Commissione Rodorf”, istituita dal Ministro della Giustizia, fanno emergere la volontà di prevedere normativamente la definizione di crisi e di insolvenza, cosa che può risultare utile per chiarire e garantire la migliore applicazione del diritto concorsuale. Ma va evitato il rischio che la definizione giuridica sia nuovamente inidonea ad esprimere concetti e situazioni non sempre univocamente identificabili”.


E’ infatti da ricordare che nel nostro ordinamento non è presente una definizione giuridica di “crisi d’impresa” essendo disciplinato esclusivamente il concetto di “stato di insolvenza” all’art. 5 della legge fallimentare.


Il concetto di crisi d’impresa viene invece richiamato esclusivamente quale presupposto per l’attivazione degli strumenti alternativi al fallimento come il piano di risanamento, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo.


E’ tuttavia proprio il penultimo comma dell’art. 160 della legge fallimentare ad aver incrementato l’incertezza sulla corretta accezione del concetto di “crisi d’impresa”, in quanto sembra averla parificata allo stato d’insolvenza prevedendo che “ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza” .



Le linee guida


Il documento è strutturato in due parti:


  • la prima si occupa di inquadrare il concetto di crisi d’impresa sotto il profilo giuridico;
  • la seconda si concentra sulla definizione dei concetti di crisi e di insolvenza sotto il profilo aziendalistico.

Più specificatamente, nella seconda parte “sono individuati gli elementi qualitativi e informativi della rilevazione degli stadi (crisi e insolvenza) per valutare se un’impresa si trovi effettivamente in condizione di dissesto o potenziale dissesto o viceversa in una condizione di crisi reversibile e per così dire fisiologica e dunque superabile.


Giova infatti di essere ricordato che, se da un lato è vero che l’insolvenza rappresenta di sicuro una crisi, non è altrettanto vero che qualsiasi crisi comporti l’insolvenza o conduca ad essa.


Ecco il motivo per il quale crisi ed insolvenza, più che stadi temporalmente differenti ma funzionalmente collegati, rappresentano veri e proprio concetti autonomi e separati: la crisi può anticipare l’insolvenza, ma non necessariamente conduce all’insolvenza.


Le due fattispecie vanno quindi analizzate con strumenti di indagine che non possono essere gli stessi. Infatti:


  • l’insolvenza può essere accertata ex post, anche dall’esterno, attraverso dati contabili;
  • la crisi richiede una visione prospettica, volta ad individuare l’incapacità in futuro di adempiere alle obbligazioni già assunte e a quelle prevedibili nel normale corso di attività.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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