Il soggetto iscritto nell’elenco speciale dell’Albo non può accedere all’elenco dei delegati alla vendita ex art. 4, D.Lgs. n. 149/2022, poiché vige il divieto di cumulo con l’esercizio di attività professionale. Così si è espresso il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), con il Pronto Ordini n. 65/2023 del 13.07.2023.
Il quesito - Il Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Cosenza chiedeva se un soggetto iscritto all’Albo, nell’elenco speciale perché dipendente pubblico, avesse accesso all’iscrizione nell’elenco dei delegati alle vendite ai sensi dell’art. 179-ter Disp. Att. c.p.c., come riveduto dall’art. 4, comma 11, lett. c) del D.Lgs. n. 149/2022.
Al fine di comprendere l’iter giuridico che ha condotto il CNDCEC all’esclusione di tale soggetto dall’elenco dei delegati alle vendite, è bene inquadrare la normativa di riferimento.
L’ art. 34 del D.Lgs. n. 139/2005, rubricato “Albo ed elenco dei non esercenti”, dispone, al comma 8, che a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, coloro che sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco.
Vi è, dunque, un espresso richiamo all’art. 4 il quale, denominato “Incompatibilità”, prevede testualmente al comma 3 che “
l'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione”.
Nel caso che qui ci occupa, l’ordinamento applicabile, è quello ex art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce il divieto di cumulo di impieghi e incarichi. Secondo tale ultimo divieto i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali. Anche qui, tuttavia, l’art. 53 opera un rinvio all’art. 60 del D.p.r. n. 3/1957 a norma del quale “
l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente”.
La decisione - Il Cndcec ha dapprima affermato come la fattispecie in esame rientra nell’alveo di quelle previste dall’art. 60 del d.p.r. n. 3/1957 e, successivamente, ricordato come l’iscrizione nell’elenco dei delegati alle vendite ex art. 179-ter Disp. Att. c.p.c., come riveduto dall’art. 4, comma 11, lett. c) del D.Lgs. n. 149/2022, in vigore dal 28.02.2022, sia riservata, per legge, ad “
avvocati, commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali”.
Tuttavia, per come sopra evidenziato, gli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti sono soggetti al divieto di cumulo con l’esercizio dell’attività di dottore commercialisti.
Di conseguenza, chiosa il CNDCEC:
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Considerato che per l’iscritto nell’elenco speciale vige il divieto di cumulo con l’attività professionale di dottore commercialista e che le operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis costituiscono esercizio di attività professionale, la cui competenza tecnica è tra l’altro riconosciuta ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti D.Lgs. n. 139/2005, deve concludersi nel senso che l’iscrizione nell’elenco dei delegati alle vendite previsto dall’art. 179-ter Disp. Att. c.p.c, sia perclusa agli iscritti nell’elenco speciale dell’Albo di cui all’art. 34, co 8, D.Lgs. n. 139/2005.