11 settembre 2021

Elezioni Ordini territoriali: nomina e composizione del seggio elettorale

I chiarimenti del CNDCEC nel Pronto Ordini n. 169/2021

Autore: Pietro Mosella
In materia di elezioni per i rinnovi dei Consigli degli Ordini territoriali (previsti per l’11 e il 12 ottobre 2021), per quanto concerne la nomina e la composizione del seggio elettorale, dovranno essere nominati quali scrutatori (in base all’articolo 7 del Regolamento elettorale), oltre ai due scrutatori effettivi, sempre tramite l’estrazione, anche due membri supplenti.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 169 dell’8 settembre 2021, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha fornito chiarimenti in merito a diversi quesiti pervenuti in materia di nomina e composizione del seggio elettorale.

In vista delle imminenti elezioni per i rinnovi dei Consigli degli Ordini, infatti, al CNDCEC sono pervenuti nelle ultime settimane diversi quesiti inerenti agli aspetti procedurali e di composizione delle liste (leggi l’articolo “Rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali: quesiti su incandidabilità ed ineleggibilità” del 6 settembre 2021), nonché per l’elezione del Revisore unico (leggi l’articolo “CNDCEC: elezione del Revisore Unico e del supplente” del 7 settembre 2021).

Il Pronto Ordini n. 169/2021 – Al Consiglio Nazionale sono pervenuti alcuni quesiti nei quali è stato chiesto se, nel caso di estrazione a sorte dei componenti del seggio elettorale tra gli iscritti all’albo, l’estratto possa o meno rinunciare alla nomina di scrutatore.

È stato chiesto, altresì, se oltre alla nomina dei due scrutatori e dei due supplenti, il Consiglio dell’Ordine debba procedere alla nomina di altri soggetti per eventuali sostituzioni.

Il CNDCEC precisa preliminarmente che, al fine di poter rispondere ai quesiti posti, occorre considerare e ricordare quanto stabilito dall’articolo 7 del Regolamento elettorale, il quale specifica che il seggio elettorale è composto da: Presidente, Segretario, due scrutatori e due componenti supplenti che non devono essere candidati alle elezioni.

Nel Pronto Ordini in commento viene, altresì, evidenziato che il seggio elettorale può essere costituito in due modalità:
  • estrazione a sorte tra coloro che iscritti all’albo abbiano fatto pervenire tempestivamente la propria disponibilità a far parte del seggio elettorale;
  • ovvero, qualora non vi sia un numero sufficiente di iscritti che abbiano comunicato la loro disponibilità, estrazione a sorte tra tutti gli iscritti in possesso dei requisiti per far parte del seggio elettorale.

Il sopra citato articolo 7 del Regolamento elettorale, inoltre, prevede al comma 3 che “la partecipazione al seggio costituisce impegno deontologico e la sua violazione costituisce illecito disciplinare ai sensi del codice deontologico e dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 139/2005”.

In virtù della disposizione appena menzionata, secondo il Consiglio Nazionale, proprio la circostanza che la partecipazione al seggio elettorale costituisca impegno deontologico (e sia, quindi, possibile fonte di responsabilità disciplinare dell’iscritto) fa ritenere che solo un grave impedimento possa giustificare la rinuncia ad esso.

Come osserva il CNDCEC, in virtù del fatto che non è possibile stabilire in via preventiva un elenco degli eventi che possano costituire un grave impedimento, questo dovrà essere valutato caso per caso dal Consiglio dell’Ordine.

Riguardo, invece, ai quesiti relativi al numero di soggetti che dovranno essere nominati quali scrutatori del seggio elettorale, il Consiglio Nazionale, richiamando nuovamente l’articolo 7 del Regolamento elettorale, ricorda quanto previsto espressamente dallo stesso, vale a dire che, oltre i due scrutatori effettivi, devono essere nominati, sempre tramite l’estrazione, anche due membri supplenti. Questi ultimi dovranno svolgere l’attività di scrutatore proprio nel caso di impossibilità di uno o entrambi i membri effettivi e quindi - osserva il CNDCEC - non appare necessario nominarne altri.
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