Nel caso di un iscritto temporaneamente sospeso dall’esercizio della professione, è opportuno che s’instauri un rapporto professionale, di durata temporanea, tra i clienti dell’iscritto sospeso ed i colleghi subentranti. Poiché l’attività professionale in favore dei clienti dell’iscritto sospeso verrà svolta dai colleghi subentranti, a questi ultimi dovrà essere conferito l’incarico da detti clienti.
È quanto chiarito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 2 del 26 gennaio 2024.
I chiarimenti sono stati forniti a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale, il quale rivolgendosi al CNDCEC, ha rappresentato che un iscritto, temporaneamente sospeso dall’esercizio della professione, ha provveduto ad affidare la gestione temporanea dello studio professionale ad altri colleghi, specificando che i patti e le condizioni indicate nei contratti di prestazione professionale in essere tra l’iscritto sospeso ed i clienti rimarranno invariati e che non saranno sottoscritti nuovi contratti tra i citati clienti ed i colleghi nominati. Premesso ciò, l’Ordine ha richiesto al CNDCEC:
- se l'iter seguito sia corretto;
- se sia necessaria la stipula di un contratto tra il professionista sospeso ed i colleghi nominati;
- se la fatturazione ai clienti, per l'attività professionale svolta in nome e conto del collega sospeso durante il periodo di sospensione, vada effettuata con la partita iva del sospeso e con bonifici sul c/c dello stesso oppure se la stessa vada effettuata dai colleghi nominati;
- se il sospeso possa continuare ad effettuare i pagamenti per i costi dello studio (lavoratori dipendenti, energia, software, banche dati, locazioni passive, ecc.) oppure se, detti pagamenti vadano effettuati dai colleghi nominati;
- se l’iscritto sospeso possa partecipare alle commissioni di studio dell’Ordine territoriale.
Il parere del CNDCEC - Preliminarmente, il CNDCEC evidenzia che nell’ordinamento professionale non vi sono norme che regolano tutte le fasi della gestione temporanea dello studio professionale di un iscritto sospeso ad opera di altri colleghi.
Gli unici riferimenti si rinvengono nel Codice deontologico della professione e si tratta, anzitutto, dell’articolo 15, comma 1, secondo cui
“costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alle sostituzioni nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all’Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido, ovvero oggettiva difficoltà”.
L’altro riferimento normativo è l’articolo 16, comma 9, in base al quale “i
n caso di sospensione o di altro temporaneo impedimento di un professionista, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche” e l’articolo 42, comma 1, secondo cui “è vietato al professionista favorire l’esercizio abusivo della professione”.
In virtù delle disposizioni sopra richiamate, secondo il Consiglio Nazionale la gestione temporanea dello studio di un collega sospeso che ne abbia fatto richiesta all’Ordine:
- è manifestazione del principio d’assistenza reciproca tra colleghi;
- non costituisce un favoreggiamento dell’esercizio abusivo della professione del sospeso;
- deve avvenire con particolare diligenza anche al fine di conservarne le caratteristiche.
Pur in considerazione del fatto che, come sopra anticipato, non vi è una regolamentazione specifica, il Consiglio Nazionale fornisce comunque alcuni suggerimenti, i quali valgono nel caso in cui – come quello oggetto del quesito – il professionista sospeso sia titolare di uno studio individuale.
In primo luogo, si precisa che, il rapporto tra i colleghi subentranti ed il collega sospeso inerente alla gestione temporanea dello studio di quest’ultimo, dovrebbe essere regolamentato in merito alla durata, alle attività richieste ed al compenso.
Per il Consiglio Nazionale, quindi, considerato che l’iscritto sospeso non può svolgere alcuna attività rientrante nell’oggetto della professione, è opportuno che s’instauri un rapporto professionale, di durata temporanea, tra i clienti dell’iscritto sospeso ed i colleghi subentranti.
Poiché l’attività professionale in favore dei clienti dell’iscritto sospeso verrà svolta dai colleghi subentranti, a questi ultimi dovrà essere conferito l’incarico dai citati clienti (ad esempio, l’invio delle dichiarazioni dei redditi: l’incaricato alla trasmissione non potrà che essere il collega subentrante).
A conferma di quanto sopra esposto, infatti, il CNDCEC osserva che, lo svolgimento delle attività professionali da parte dei colleghi subentranti in nome dell’iscritto sospeso e, quindi, spendendo il nome di quest’ultimo, appare contrario agli effetti della sanzione della sospensione disciplinare, la quale, per l’appunto, vieta lo svolgimento di ogni attività professionale da parte del sospeso.
Ad ogni modo, tale rapporto potrà avere ad oggetto i medesimi patti e condizioni pattuiti tra i clienti e l’iscritto sospeso, visto che il sopra richiamato articolo 16, comma 9, prevede che, il sostituto, svolga l’attività preservando le caratteristiche dello studio.
Per le medesime ragioni sopra indicate, quindi, il CNDCEC ritiene che anche la fatturazione dei corrispettivi ai clienti dovrà essere effettuata direttamente dai colleghi subentranti e non dall’iscritto sospeso. Essendo a quest’ultimo preclusa ogni attività della professione, infatti, anche i compensi per le attività svolte dai colleghi subentrati non potranno che essere destinati a questi ultimi.
In egual modo, le spese derivanti dalla gestione temporanea dello studio dovranno essere affrontate dai colleghi subentranti in base alle provviste dello studio derivanti dall’attività da questi svolte.
Pur tenendo conto che i rapporti giuridici in essere (ad esempio, locazione, utenze, servizi e contratti di lavoro dipendente o autonomo) sono intestati al collega sospeso e considerato che i subentranti svolgeranno l’attività temporaneamente, il Consiglio Nazionale ritiene che questi possano continuare ad essere intestati al collega sospeso ed i relativi pagamenti potranno essere effettuati dai subentranti, anche a nome del collega sospeso.
Infine, il CNDCEC ricorda che, la sospensione dell’iscritto dall’esercizio della professione, incide anche sulle attività partecipative alla vita dell’Ordine, non potendo partecipare oltre che all’Assemblea per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, anche alle commissioni di studio dello stesso.