Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) con due Pronto Ordini, il n. 113 e 116, ha fornito chiarimenti, rispettivamente, in merito al caso prospettato di un iscritto nei cui confronti è stato nominato un amministratore di sostegno, nonché in relazione all’equipollenza dei titoli abilitanti, ai fini di consentire l’iscrizione nel Registro del tirocinio.
Pronto Ordini n. 113/2023 – Il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. 113 del 26 settembre 2023, è intervenuto in seguito ad un quesito pervenuto da un Ordine territoriale, con il quale è stato chiesto se il medesimo Ordine, informato che nei confronti di un iscritto è stato nominato un amministratore di sostegno, possa richiedere all’iscritto medesimo la visione del decreto di nomina, al fine di verificare l’oggetto dell’incarico.
Preliminarmente, il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno evidenziare e ricordare che l’istituto dell’amministrazione di sostegno, introdotto nell’ordinamento dalla Legge n. 6/2004, «ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente».
Passando poi all’esame del caso prospettato, il CNDCEC ha sottolineato dapprima che, l’amministrazione di sostegno, si differenzia dall’interdizione e dall’inabilitazione, in quanto tali ultimi istituti, tutelano soggetti che per malattie o altre cause non possiedono più la capacità d’agire.
Trattandosi, infatti, di uno strumento che ha quali presupposti lo stato di “malattia”, nonché considerando che, da tale stato, deriva una mancanza d’autonomia nel compimento degli atti della vita, il beneficiario d’amministrazione di sostegno conserva le capacità d’agire, ex articolo 2 c.c.
Ai fini dell’iscrizione all’Albo, nonché ai fini del mantenimento dell’iscrizione, è richiesto, tra gli altri requisiti, il pieno esercizio dei diritti civili [articolo 36, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 139/2005].
Tale requisito è posseduto da chi, nei cinque anni precedenti, non sia stato oggetto di provvedimento d’interdizione ed inabilitazione e non abbia in corso procedure aventi lo stesso oggetto.
Di conseguenza, il Consiglio Nazionale osserva che, ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Albo di un iscritto beneficiario d’amministrazione di sostegno, quest’ultimo, in sede d’aggiornamento e verifica periodica instaurata dall’Ordine, dovrà provare il possesso dei requisiti per l’iscrizione, tra cui il godimento del pieno esercizio dei diritti civili.
Qualora lo stesso non provasse il godimento pieno dei diritti civili, potrà attivarsi il procedimento per la sua cancellazione d’ufficio.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, quindi, per il Consiglio Nazionale non appare necessario richiedere all’iscritto il decreto d’apertura dell’amministrazione di sostegno.
Pronto Ordini n. 116/2023 – In merito all’equipollenza di alcuni titoli di studio, ai fini dell’iscrizione nel Registro del tirocinio, il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. 116 del 22 settembre 2023, è stato chiamato a fornire chiarimenti per effetto di un quesito posto da un Ordine territoriale.
Quest’ultimo, nello specifico, con il quesito formulato al Consiglio Nazionale, ha domandato se la laurea magistrale della classe LM 16 - “Economia delle Imprese finanziare”, possa essere considerata equipollente ai titoli abilitanti, ai fini di consentire l’iscrizione nel Registro del tirocinio, sez. A “commercialisti”.
Sul punto, il CNDCEC ha osservato che, i titoli di studio utili ai fini dell’iscrizione nella sezione “tirocinanti dottori commercialisti del registro del tirocinio sezione A”, sono esclusivamente quelli previsti dal D. Lgs. n. 139/2005 (articolo 40), vale a dire:
- diploma di laurea della classe 84/S in scienze economico aziendali (corrispondente alla laurea classe LM 77);
- diploma di laurea della classe 64/S in scienze dell’economia (corrispondente alla laurea classe LM 56);
- lauree rilasciate dalla facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della Legge n. 127/1997.
Dopo aver elencato i titoli di studio utili ai fini della summenzionata iscrizione, il Consiglio Nazionale ha effettuato, in conclusione, un’ulteriore precisazione, affermando che, i suddetti titoli, consentono anche l’iscrizione nella sezione “tirocinanti esperti contabili” del Registro del tirocinio (articolo 40, comma 4, D. Lgs. n. 139/2005).