20 luglio 2023

Esposto pervenuto sulla PEC dell’Ordine da trasmettere al Consiglio di Disciplina

Chiarimenti del CNDCEC anche sugli “incarichi di supporto alla didattica” per i CFP

Autore: Pietro Mosella
Nei giorni scorsi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito alcuni chiarimenti, mediante una serie di Pronto Ordini, in merito al ricevimento di un esposto su PEC di un Ordine territoriale (P.O. n. 87/2023), relativamente alla formazione professionale continua e, nello specifico, in relazione agli incarichi “di supporto alla didattica” (P.O. n. 4/2023).

Pronto Ordini n. 87/2023 - La corrispondenza e le comunicazioni indirizzate al Consiglio di Disciplina, devono essere consegnate dalla Segreteria al Presidente del Consiglio di Disciplina.

È quanto specifica il CNDCEC nel Pronto Ordini n. 87 del 14 luglio 2023, a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale.

Quest’ultimo, infatti, rivolgendosi al Consiglio Nazionale, aveva chiesto se, qualora lo stesso riceva su propria PEC un esposto, debba acquisirlo al proprio protocollo e, quindi, inoltrarlo alla PEC del Consiglio di Disciplina, ovvero se l’Ordine debba riscontrare l’esposto, invitando l’esponente a re-inoltrarlo direttamente alla PEC del Consiglio di Disciplina, precisando che l’Ordine non darà seguito
all’esposto ricevuto.

Sul punto, il CNDCEC ha richiamato il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dallo stesso nella seduta del 18-19 marzo 2015 e, nello specifico, l’articolo 3, il quale prevede, anzitutto, che l’azione disciplinare sia esercitata dal Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine nel cui Albo, Elenco Speciale o Registro di Tirocinio l’interessato è iscritto.

Al Consiglio di Disciplina compete il potere di iniziare l’azione disciplinare, nonché i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo, all’elenco speciale e nel registro del tirocinio tenuti dall’Ordine territoriale. Ne deriva, quindi, che tutte le notizie disciplinarmente rilevanti devono essere portate a conoscenza del Presidente del Consiglio di Disciplina.

In merito alla fattispecie prospettata nel quesito, il Consiglio Nazionale, in risposta al quesito posto dall’Ordine territoriale, richiama il comma 14 del suddetto articolo 3 che, di fatto, chiarisce quanto posto dal quesito dell’Ordine territoriale.

Secondo il citato comma 14, infatti, «la corrispondenza e le comunicazioni indirizzate al Consiglio di Disciplina devono essere consegnate dalla Segreteria al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà a darne comunicazione agli altri componenti il Consiglio. Nel caso in cui la corrispondenza e le comunicazioni, di competenza del Consiglio di Disciplina, siano state genericamente indirizzate al Consiglio dell’Ordine, il Presidente di quest’ultimo dovrà darne pronta comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina e trasmettere a quest’ultimo la documentazione senza entrare nel merito dei contenuti».

Pronto Ordini n. 4/2023 – In merito alla formazione professionale continua e con riguardo agli incarichi “di supporto alla didattica”, il Consiglio Nazionale, con il Pronto Ordini n. 4 del 13 luglio 2023, ha fornito chiarimenti relativamente al riconoscimento o meno dei crediti formativi professionali (CFP).

Il CNDCEC, infatti, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti di un Ordine territoriale, ha evidenziato che, dalla lettura del quesito posto, non è stato possibile individuare le caratteristiche precipue delle attività connesse agli incarichi “di supporto alla didattica” per il corso di analisi finanziaria e piani aziendali per 20 ore, nonché per quello di ragioneria generale ed applicata di 30 ore.

Lo stesso CNDCEC, alla luce di quanto esposto nel quesito formulato dall’Ordine territoriale, richiama quanto previsto nel Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili pubblicato il 31 dicembre 2021.

A tal proposito - come osserva lo stesso Consiglio Nazionale - se tali incarichi prevedono ore di docenza attiva da parte dell’iscritto richiedente, le ore effettive di docenza possono essere equiparate alle attività formative particolari disciplinate all’interno della categoria indicata nell’articolo 16 (rubricato “Attribuzione dei crediti alle attività formative particolari”), comma 1, lett. e) del summenzionato Regolamento, ovvero le “Docenze presso Università nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative”.

Di conseguenza, possono essere riconosciute nel limite massimo annuale di 16 CFP.

A completamento di quanto suesposto, il CNDCEC afferma che, in caso contrario, laddove il contratto in oggetto non comprenda ore di docenza attiva da parte dell’iscritto richiedente, bensì differenti attività di supporto al corso, non è possibile riconoscere i CFP.
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