14 settembre 2017

FORMAZIONE PROFESSIONALE: CHIARIMENTI CNDCEC

Autore: ANTONIO GIAMPAOLO
Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, vige, per le professioni regolamentate, l’obbligo di aggiornare continuamente e costantemente la propria competenza professionale.

Secondo l’articolo 4 comma 2 del “Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”,è obbligatorio acquisire in ogni triennio formativo 90 crediti formativi professionali attraverso attività formative espressamente indicate, di cui almeno 9 crediti su determinate materie, fra le quali deontologia.

La violazione dell’obbligo di formazione professionale continua rappresenta un illecito disciplinare; infatti il “Codice delle sanzioni disciplinari”, ed in particolare l’articolo 15, stabilisce una gradualità nell’infliggere delle sanzioni in relazione al numero dei crediti mancanti.

Da sottolineare che, secondo l’articolo 8 comma 5, l’adempimento degli obblighi di formazione professionale continua non esonera il professionista da ulteriori attività formative rispetto ai propri settori di specializzazione.

Con i Pronto ordini n. 184, n. 188 e n. 207, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha voluto fornire ulteriori chiarimenti in merito alla formazione professionale continua ed in particolare il riconoscimento dei crediti formativi professionali.

Col Pronto ordine n. 184 viene stabilito che lo svolgimento delle funzioni di sindaco, ossia per la partecipazione ad assemblee di Unioni comunali, non dà diritto al riconoscimento di crediti formativi. Tale partecipazione non rientra, poiché non si tratta di partecipazione a Commissioni che svolgono funzioni di consultive, di indagine, di controllo e conoscitive.

Si ritiene che i crediti formativi professionali debbano riconoscersi per la partecipazione alle Commissioni che svolgono funzioni consultive, di indagine, di controllo e conoscitive.

Con il Pronto ordine n. 188 viene confermato che la competenza all'accreditamento delle attività, anche quando siano organizzate dalle Scuole di Alta Formazione, è riservata al Consiglio Nazionale che vi provvede tramite istanza presentata tramite piattaforma web.

Si ritiene che, con riferimento al riconoscimento dei crediti formativi sia applicabile quanto previsto dall’articolo 17 comma 2 del Regolamento per la formazione professionale continua, secondo cui “Il riconoscimento dei crediti formativi professionali per la partecipazione ad eventi organizzati da altri Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati e dai Consiglio Nazionale è compito dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto nell’Albo”.

Pertanto, la SAF, ha l’obbligo di inviare all’Ordine, per l’attribuzione dei crediti formativi a seguito della partecipazione ai corsi di specializzazione organizzati, inviare l’elenco dei nominativi e il numero di crediti maturati nel corso dell’anno precedente dagli iscritti all’Albo. In caso contrario, i crediti “dovranno necessariamente essere documentati o autocertificati dagli iscritti”.

Infine, il Pronto ordine n. 207 risponde alla materia riguardante l’esonero dell’obbligo formativo per maternità di cui all’articolo 6 comma 1 lettera a). Viene chiesto:
  • se l’esenzione possa essere richiesta anche per l’adozione internazionale;
  • in quale misura è esonerata l’iscritta che gode della riduzione dell’obbligo formativo ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento.

Con riguardo al primo punto, ai sensi dell’articolo 6, l’esonero è riconosciuto sia per l’adozione nazionale che per l’adozione internazionale. Il periodo di esenzione è determinato direttamente dall’Ordine.

Relativamente al secondo punto, è l'Ordine a determinare il numero di crediti per i quali riconosce l'esonero all'iscritta, tenendo presente che, in caso di maternità, il Regolamento per la Formazione professionale continua riduce l’obbligo da 30 a 10 crediti formativi professionali.
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