18 dicembre 2015

I commercialisti si concentrano sul Dup

Autore: redazione fiscal focus

I commercialisti si concentrano sul Documento unico di programmazione, ovvero lo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, che, nel sostituirsi alla vecchia relazione previsionale e programmatica detta gli indirizzi di programmazione dell’ente.


Il Dup rappresenta infatti un importantissimo strumento, il quale non è più un allegato del bilancio di previsione, ma rappresenta un documento a sé stante.


I commercialisti, in considerazione della sua rilevanza, hanno quindi emanato un nuovo documento sul Dup, il quale è stato condiviso anche dai rappresentanti del CNDCEC che compongono la commissione Arconet.


Come noto, infatti, la Commissione Arconet è stata istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze con il compito di promuovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali.


La commissione è composta da 23 componenti, di cui 2 sono rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Più precisamente, il Consigliere nazionale delegato alla materia che sta seguendo la vicenda Dup è Giovanni Parente.



Il precedente documento del CNDCEC


La commissione Enti locali del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, aveva già emanato un documento dal titolo “DUP e parere dell’organo di revisione”, nel quale si analizzavano non soltanto i riferimenti normativi e i principi contabili, ma anche il parere dell’organo di revisione e la razionalizzazione dei documenti di programmazione.


Nel documento in commento era stato altresì specificato che il parere dell’organo di revisione non fosse obbligatorio su un documento solo presentato e non sottoposto a deliberazione da parte del Consiglio.


Con specifico riferimento al Dup 2016/2018, stante la proroga al 31 ottobre (ora 31 dicembre dalla Commissione Stato-città), era stato ritenuto che l’organo di revisione potesse rinviare il suo parere in sede di presentazione dello schema di bilancio di previsione, procedendo ad una verifica della coerenza esterna con gli obiettivi di finanza pubblica, della coerenza interna tra il documento di programmazione e previsioni di bilancio, nonché della loro attendibilità e congruità.



L’approvazione del Dup e il parere dell’organo di revisione


Arconet ha fornito importanti chiarimenti sul procedimento di approvazione del Dup.


Il primo chiarimento è che il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi o in un’approvazione o in una richiesta di integrazioni e modifiche.


Il parere dell’organo di revisione è necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.


Viene inoltre chiarito che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione possono essere presentati contestualmente (a regime) entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente.


In questa prima fase, in considerazione del fatto che l’approvazione del DUP è prevista per il 31/12/2015, l’eventuale nota di aggiornamento è prevista per il 28/02/2016 e il bilancio di previsione 2016/2018 è previsto per il 31/03/2016, deve ritenersi che l’organo di revisione possa emettere il proprio parere esprimendo un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti ai sensi dell’articolo 239, comma 1 bis del TUEL, soltanto nel caso in cui:


  1. l’ente approvi il bilancio entro il 31/12/2015 e il DUP, anch’esso deliberato entro il 31/12/2015, sia coerente con le sue previsioni;
  2. l’ente, con la nota di aggiornamento del DUP del 28/02/2016, adegui lo stesso DUP alle previsioni del bilancio da approvarsi entro il 31/03/2016.

Nel caso in cui, invece, l’ente deliberi il DUP entro il 31/12/2015 ma rinvii l’approvazione del bilancio al 31/03/2016, l’organo di revisione esprimerà il proprio parere rinviando il giudizio di coerenza ed attendibilità contabile alla nota di aggiornamento del DUP stesso.


In ogni caso il parere dell’organo di revisione sul DUP (tanto nella prima deliberazione quanto nella nota di aggiornamento) dovrà verificare la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.


Con il documento appena emanato è stato infatti specificato che, in ogni caso “il parere dell’organo di revisione sul DUP (tanto nella prima deliberazione quanto nella nota di aggiornamento) dovrà verificare la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1. Un DUP incompleto o mancante di parti fondamentali o nel quale vengano rilevate delle irregolarità, deve indurre l’organo di revisione a valutare a seconda della gravità rilevate una delle seguenti formulazioni debitamente motivata:


  • l’impossibilità di esprimere un parere
  • parere contrario
  • parere con riserva”.
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