Con l’Informativa n. 120 del 1° ottobre 2024, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato il documento dal titolo “L’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato”, curato dalla Commissione “Operatività del Registro dei Titolari Effettivi e adempimenti conseguenziali”.
Il CNDCEC, in considerazione del fatto che le recenti indicazioni del GAFI ed il Regolamento europeo “single rulebook” apporteranno modifiche alla disciplina in materia di trasparenza della titolarità effettiva, in attesa della pubblicazione della decisione di merito assunta dal Consiglio di Stato il 19 settembre scorso, ha ritenuto opportuno fornire agli iscritti uno strumento di analisi e commento della casistica maggiormente ricorrente relativa al titolare effettivo.
Ciò, con lo specifico obiettivo di supportarli, sia in sede d’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica dei propri clienti che nell’ambito dell’attività d’assistenza e consulenza alle società ed alle altre entità giuridiche di natura privatistica tenute alla comunicazione al Registro.
Il documento del CNDCEC – Preliminarmente, è opportuno ricordare l’annosa vicenda giudiziaria che, con l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 01850/2024 del 17 maggio 2024, ha determinato una nuova sospensione dell’operatività del Registro dei titolari effettivi. Ciò, ha riportato nuovamente l’attenzione sugli aspetti critici legati a tale adempimento ed offerto l’occasione per fornire orientamenti interpretativi sulla casistica maggiormente ricorrente.
La corretta individuazione del titolare effettivo nell’ambito dell’adeguata verifica del cliente rappresenta, infatti, una delle principali criticità con cui si confrontano i destinatari della normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio/finanziamento del terrorismo e, tra questi, i Commercialisti.
Pertanto, in ragione dell’attualità del tema, il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno predisporre il documento di ricerca in esame, con lo specifico obiettivo di supportare i Commercialisti come sopra anticipato. Il documento, inoltre, tiene conto delle FAQ “Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi”, pubblicate dal Dipartimento del Tesoro del MEF con la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria in data 20 novembre 2023, nonché dei più recenti orientamenti in materia.
Come osservano i Commercialisti nello stesso documento, la mancanza d’informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi dei veicoli societari, agevola le attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
L’articolo 20 del D. Lgs. n. 231/2007 prevede che, per i clienti diversi dalle persone fisiche, sia d’obbligo individuare una o più persone fisiche, quali titolari effettivi della società o dell’ente.
Secondo le norme nazionali, infatti, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse del quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.
Si tratta, in altri termini, del destinatario principale degli effetti economico/patrimoniali della consulenza o del servizio prestato dal professionista, soggetto agli obblighi antiriciclaggio nei confronti di società, enti o trust.
Nel 2022 il GAFI ha evidenziato come per “titolare effettivo” s’intenda la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiede/possiedono o controlla(no) un cliente e/o la persona fisica per conto della quale viene effettuata un’operazione. La definizione ricomprende, altresì, le persone fisiche che esercitano in ultima istanza il controllo effettivo su una persona giuridica o su un dispositivo giuridico.
L’intento è quello d’identificare, in tali soggetti, quelle persone fisiche che, in ultima istanza, traggono vantaggio dal capitale o dagli asset della persona giuridica o dell’ente o che esercitano su di essa un effettivo controllo, riferendosi, sotto quest’ultimo profilo, al potere di prendere decisioni rilevanti e d’imporne l’attuazione alla società o all’ente, pur non rivestendo necessariamente cariche formalizzate all’interno delle predette entità.
Secondo l’orientamento interpretativo del CNDCEC, il titolare effettivo non dev’essere individuato solo nel soggetto (persona fisica) detentore del diritto di proprietà delle azioni o quote, ma anche in quello che è in grado d’esercitare diritti di voto per oltre il 25% del capitale.
Ciò, appare, infatti, maggiormente in linea con la norma ispiratrice che – secondo la posizione del GAFI – identifica i titolari effettivi in coloro che traggono vantaggio dal capitale o dagli asset della persona giuridica o dell’ente o che esercitano su di essa un effettivo controllo.
Il corposo documento redatto dal CNDCEC, oltre a soffermarsi sulla nozione di titolare effettivo e sulle modalità d’individuazione dello stesso, riporta anche alcune casistiche, elaborate in risposta a specifici quesiti posti in merito all’individuazione del titolare effettivo, precisando che, le stesse, sono frutto di un mero orientamento interpretativo e che, in ogni caso, la valutazione da parte del soggetto obbligato è strettamente connessa alle particolarità del singolo caso.