17 febbraio 2023

Iscrizione Elenco degli esperti indipendenti: sempre valido il corso di specifica formazione

Necessaria l’anzianità d’iscrizione all’Albo di almeno cinque anni

Autore: Pietro Mosella
In relazione all’iscrizione all’Elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, il corso di 55 ore già seguito dal professionista durante l’anno 2022, peraltro accreditato dall’Ordine attenendosi alle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), può essere considerato valido ai fini dell’inclusione in detto Elenco, quando il professionista conseguirà il requisito previsto dalla normativa con riguardo all’anzianità d’iscrizione all’Albo professionale e presenterà all’Ordine la relativa domanda.

È quanto chiarito dal CNDCEC nel Pronto Ordini n. 198 del 10 febbraio 2023, a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale.

Quest’ultimo, infatti, rivolgendosi al Consiglio Nazionale, ha rappresentato che, un’iscritta all’Albo, nel corso dell’anno 2022, ha frequentato il corso di 55 ore per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti della composizione negoziata, regolarmente accreditato dall’Ordine medesimo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del CNDCEC. Tuttavia, non potendo annoverare i cinque anni d’iscrizione all’Albo, non ha potuto presentare domanda per essere inclusa nel medesimo Elenco.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, l’Ordine ha chiesto al CNDCEC se, a far data dal 19 febbraio 2023, quando la professionista conseguirà il requisito previsto dalla normativa con riguardo all’anzianità d’iscrizione all’Albo professionale (almeno cinque anni), potrà utilizzare la formazione già conseguita, ovvero dovrà ripetere il corso di 55 ore.

Il parere del CNDCEC – Anzitutto occorre ricordare che, i requisiti necessari per l’inserimento nell’Elenco degli esperti, sono attualmente individuati nell’articolo 13 del D. Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – CCII), rubricato “Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto”.

Nello specifico, l’articolo 13, al comma 2, prevede che, sulla piattaforma, è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, la quale contiene:
  • indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
  • un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
  • un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico ed il contenuto del protocollo, sono definiti dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 147/2021.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, l’iscrizione all’Elenco è, altresì, subordinata al possesso di specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia.
Con tale decreto, è stato recepito il documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio, istituita dal Ministro della Giustizia con decreto del 22 aprile 2021, trasmesso dall’Ufficio Legislativo con nota prot. DAG 0192879.E del 27 settembre 2021.

Come evidenzia il Consiglio Nazionale, la sezione IV del documento, contiene le linee guida per la specifica formazione, con l’indicazione del numero di ore (appunto 55), del contenuto di dettaglio dei temi trattati, della tipologia del docente, sulla base dell’argomento trattato.

Dalla data di emanazione ad oggi, il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia non ha subito modifiche e, quindi, è tutt’ora applicabile.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, nonché della circostanza che l’articolo 13 CCII non prevede disposizioni circa la validità temporale dei corsi di 55 ore frequentati sia dai professionisti iscritti all’Albo, sia da coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione e controllo in società interessate da operazioni di ristrutturazioni concluse con esiti positivi (soggetti rispetto ai quali la normativa non prevede alcun requisito di pregressa esperienza nelle funzioni di amministrazione e controllo di società), ragion per cui il Consiglio Nazionale ritiene che, il corso di 55 ore già seguito dalla professionista durante l’anno 2022 (peraltro accreditato dall’Ordine attenendosi alle indicazioni fornite dal CNDCEC con l’Informativa n. 102/2021), possa essere considerato valido ai fini dell’inclusione nell’Elenco quando la professionista presenterà all’Ordine la relativa domanda.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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