3 maggio 2021

Iscrizione nell’albo di una STP: è necessario soddisfare lo speciale regime di pubblicità

Gli adempimenti sono indicati nel procedimento individuato dalle Camere di Commercio

Autore: Pietro Mosella
Per l’iscrizione nell’albo di una società tra professionisti è necessario che siano soddisfatte le esigenze che connotano lo speciale regime di pubblicità delle STP e l’ambito delle verifiche che l’ordinamento demanda ai Consigli degli Ordini territoriali.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 61 del 20 aprile 2021, pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), il quale ha fornito chiarimenti in relazione all’iscrizione nell’albo di una società tra professionisti.

Il parere scaturisce a seguito del quesito pervenuto al Consiglio Nazionale e posto da un Ordine territoriale, con il quale è stata chiesta conferma della validità della soluzione proposta in ordine al regime pubblicitario della STP costituita ai sensi della Legge n. 183/2011.

Ciò in quanto l’Ordine territoriale sostiene che la società, posto il deposito degli atti e l’iscrizione da parte del Notaio rogante della costituzione della stessa presso il Registro delle Imprese, deve a quest’ultimo depositare una successiva richiesta d’iscrizione di inizio attività, alla quale deve allegare la prova dell’avvenuta iscrizione nella sezione speciale delle STP dell’Ordine professionale competente per territorio in base alla propria sede legale e non deve, quindi, poter ottenere la pubblicazione dell’inizio dell’attività prima dell’iscrizione all’Ordine Professionale.

Secondo l’Ordine, infatti, quest’ultima condizione, garantisce lo svolgimento della specifica attività professionale, solo ed esclusivamente da soggetti che rispettano le condizioni dell’articolo 10, Legge n. 183/2011. Diversamente - sostiene l’Ordine - potrebbero essere vanificate le priorità che hanno dato luogo ad un regime speciale e stringente quale quello delle STP.

Per completezza, appare dapprima opportuno ricordare che il sopra citato articolo 10, al comma 4, stabilisce che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
  • a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
  • b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
  • c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. La designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
  • d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Sugli aspetti prospettati dall’Ordine territoriale in precedenza, il Consiglio nazionale rammenta che si sono espresse le Camere di Commercio all’indomani della pubblicazione del D.M. n. 34/2013, diffondendo le proprie istruzioni in ordine agli adempimenti correlati alla vicenda pubblicitaria.

Nel parere, quindi, vengono elencati i passaggi contenuti, in generale, nel procedimento individuato dalle stesse, il quale prevede:
  • a seguito della costituzione, l’iscrizione della STP nel Registro delle imprese come società inattiva;
  • successivamente, l’iscrizione della STP nella sezione dell’Albo tenuto dall’Ordine territoriale di appartenenza dei soci professionisti;
  • in seguito all’iscrizione nella sezione dell’Albo professionale, la denuncia dell’avvio dell’attività professionale e l’annotazione dell’avvenuta iscrizione nell’Albo nella sezione speciale del registro delle imprese, dedicata alle società tra professionisti, su richiesta di chi ha la rappresentanza della società.

Occorre aprire una parentesi per quanto concerne l’obbligo d’iscrizione, in quanto si rammenta che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.M. n. 34/2013, «la società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei Registri tenuti presso l’Ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti». La STP multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’Ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo (articolo 8, comma 2, D.M. n. 34/2013).

La domanda d’iscrizione - così come stabilito al successivo articolo 9 - è rivolta al Consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti.

Tornando al parere, per concludere, il CNDCEC osserva che, mediante il procedimento individuato dalle Camere di Commercio e riportato in precedenza, vengono soddisfatte le esigenze che connotano lo speciale regime di pubblicità delle STP, nonché l’ambito delle verifiche che l’ordinamento demanda ai Consigli degli Ordini territoriali.

Riguardo alle modalità e ai modelli da utilizzare per gli adempimenti pubblicitari, invece, il Consiglio Nazionale ricorda che restano ferme le istruzioni diramate dalle singole Camere di Commercio.
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