In materia di pubblicazione delle sanzioni disciplinari a carico dell’iscritto all’Ordine, dopo aver ricevuto comunicazione da parte del Consiglio o del Collegio di Disciplina in merito alla data di decorrenza dell’esecutività del provvedimento, lo stesso Ordine territoriale è tenuto a procedere alla pubblicazione del medesimo con l’esatta indicazione della data di decorrenza dell’esecutività della suddetta sanzione.
È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 125 del 24 ottobre 2023, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in merito alla pubblicazione delle sanzioni disciplinari, in seguito ad un quesito pervenuto da un Ordine territoriale.
Quest’ultimo, ha domandato al CNDCEC se le disposizioni del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale riguardanti la pubblicazione e la notifica dei provvedimenti disciplinari (articoli 23 e 26) siano corrette, oppure se si dovrebbe procedere alla pubblicazione delle decisioni ed alle notifiche conseguenti solo dopo che l’iscritto sanzionato ha lasciato decorrere i termini per presentare ricorso e, quindi, nella pratica, oltre trenta giorni (visto che del ricorso che viene presentato al Consiglio di Disciplina Nazionale, deve venirne a conoscenza il Collegio/Consiglio di Disciplina territoriale) oppure, se il ricorso è stato presentato ed accolto, bisognerebbe attenderne l’esito.
Il parere del CNDCEC –Preliminarmente, il Consiglio Nazionale richiama l’articolo 50, comma 9, del D. Lgs. n. 139/2005, il quale dispone che “le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all’interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la corte di appello ed al Ministero della giustizia”.
Lo stesso richiama anche l’articolo 23 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, il quale stabilisce che “La decisione viene pubblicata, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio di Disciplina, entro il termine di trenta giorni dalla data della pronuncia”.
L’articolo 26 del suddetto Regolamento, invece, dispone, al comma 1, che “i provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 10 e 25 del presente Regolamento vengono notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario, all’incolpato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l’iscritto risiede e nella circoscrizione in cui ha sede l’Ordine e vengono comunicati al Consiglio dell’Ordine, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello e al Ministero della Giustizia a cura della segreteria del Consiglio di Disciplina” e, al comma 3, che “spirato il termine per l’impugnazione, decorrente dalla data della notifica all’incolpato, i provvedimenti disciplinari diventano esecutivi. Il Consiglio o il Collegio deve comunicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto la data di esecutività del provvedimento”.
Infine, il 4 comma del citato articolo 26 prevede che “su istanza del ricorrente, proposta contestualmente al ricorso o con atto separato, il Consiglio di Disciplina Nazionale può sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato”.
Dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento, il CNDCEC evidenzia come, le norme sopra citate prevedano che, una volta pubblicata la decisione, il Consiglio o il Collegio di Disciplina debba procedere alla notifica entro 30 giorni dall’intervenuta pubblicazione ai soggetti previsti dal Regolamento.
L’esecutività del provvedimento disciplinare a carico dell’incolpato – prosegue il Consiglio Nazionale - decorre una volta spirato il termine per l’impugnazione che è di trenta giorni dalla data della notifica al professionista (articolo 55, comma 1, D. Lgs. n. 139/2005 e articolo 1, D.M. del 15 febbraio 1949), a prescindere dalla circostanza che l’incolpato abbia proposto ricorso avverso il provvedimento innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale o che abbia presentato istanza di sospensione del provvedimento.
A tal proposito, il CNDCEC precisa che, la presentazione del ricorso o dell’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, non hanno di per sé effetto sospensivo e, pertanto, fino a quando il Consiglio di Disciplina Nazionale non si pronunci (in senso favorevole) sulla suddetta istanza di sospensione o sul merito del ricorso, il provvedimento disciplinare è pienamente efficace a carico del professionista che ne sia stato attinto.
Ne consegue che, dopo aver ricevuto comunicazione da parte del Consiglio o del Collegio di Disciplina in merito alla data di decorrenza dell’esecutività del provvedimento, l’Ordine è tenuto a procedere alla pubblicazione del medesimo con l’esatta indicazione della data di decorrenza dell’esecutività della suddetta sanzione.
A completamento di quanto sopra esposto, il Consiglio Nazionale richiama l’articolo 3 del D.P.R. n. 137/2012 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali), rubricato “Albo Unico Nazionale”, il quale ha stabilito che “gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi Consigli dell'Ordine o del Collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'Albo Unico Nazionale degli iscritti, tenuto dal Consiglio Nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai Consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale”.