Si segnala il P.O. 31/2025, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fatto un po’ il punto della situazione con riguardo alla questione degli obblighi formativi per il revisore della rendicontazione di sostenibilità nel periodo transitorio.
Il documento ha fornito risposta al seguente quesito: «se i cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità necessari per ottenere l’abilitazione a rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi di cui agli articoli 3, comma 1, lettera d-bis), e 4, comma 3-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, debbano essere stati conseguiti in pari misura nell’anno 2024 e nell’anno 2025 ovvero se, trattandosi di un disposizione entrata in vigore il 25 settembre 2024, possa essere considerato valido ai fini dell’abilitazione anche il caso in cui i crediti vengano maturati nella misura di n. 10, tutti o per la maggior parte nel corso del 2025.»
Ebbene, il CNDCEC ha rinviato al chiarimento fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato (MEF) il 16 dicembre 2024, secondo cui: «Ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. n. 125/2024 “Disposizioni transitorie”, gli iscritti al Registro entro la data del 1° gennaio 2026, che intendano presentare l’istanza per l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, devono aver maturato all’atto della presentazione di tale domanda almeno cinque crediti formativi in materia di sostenibilità. Al riguardo, si chiarisce che, stante la natura abilitativa della formazione svolta in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità nel periodo transitorio (anni 2024 e 2025), la maturazione dei cinque crediti previsti dalla norma deve intendersi “una tantum”, e quindi nel corso del 2024 o del 2025. Ai fini dell’abilitazione, resta esclusa la possibilità di frazionare i crediti richiesti ripartendoli tra le due annualità.»
Nella Circolare MEF n. 37 del 12 novembre 2024, diffusa anche con l’Informativa CNDCEC n. 148 del 13 novembre 2024, è stato altresì chiarito che:
- sono validi i crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità acquisiti nel corso del 2024, anche antecedentemente all’entrata in vigore del D.lgs. 6 settembre 2024, n. 125;
- la maturazione dei cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione di sostenibilità, non può essere frazionata maturando una parte dei 5 crediti abilitanti nel 2024 e la parte rimanente nel 2025.