Con la Circolare n. 26 del 6 luglio 2017, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato le istruzioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 135/2016, per tutti gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
Nella Circolare vengono individuate:
• le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento professionale;
• le procedure per l’accreditamento degli Enti formatori eventualmente interessati;
• la disciplina prevista per il riconoscimento della formazione svolta presso gli ordini professionali;
• le società di revisione legale iscritte al Registro.
La formazione continua costituisce un obbligo generalizzato per tutti coloro che esercitano attività professionali, alla luce dell'articolo 5 del citato D.Lgs. 39/2010, come successivamente modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, che prevede in capo a tutte le persone fisiche iscritte al Registro l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2017, di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale.
L’adempimento dell’obbligo formativo è cadenzato su un arco temporale triennale, durante il quale ciascun iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi, in ragione di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno.
Nell’anno 2017 e in attesa di affinare, nei futuri esercizi, la politica formativa dei revisori legali, si assume che un’ora di partecipazione a corsi, programmi o altre occasioni di formazione equivalga all’acquisizione di un credito, a prescindere dall’eventuale espletamento di prove conclusive o di esercitazioni individuali o collettive programmate all’interno di ciascuna proposta formativa.
L’obbligo di cui trattasi, ai sensi dell’art. 27, comma 4, del Decreto Legislativo n. 135/2016, decorre dal 1° gennaio 2017. In ciascun triennio (primo triennio formativo: 1/1/17 – 31/12/19), i revisori legali iscritti al Registro devono conseguire almeno 60 crediti formativi, con un minimo di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno.
Almeno dieci crediti formativi, in ciascuna annualità, devono riguardare le seguenti materie caratterizzanti:
• gestione del rischio e controllo interno;
• principi di revisione nazionali e internazionali;
• disciplina della revisione legale;
• deontologia professionale e indipendenza;
• tecnica professionale della revisione.
Nella Circolare n. 26 del 6 luglio 2017, viene specificato che i revisori maturano i crediti utili ai fini dell'assolvimento della formazione obbligatoria continua solo in relazione ad argomenti e temi che non abbiano già costituito oggetto di programmi, corsi, altri eventi o corsi telematici. La partecipazione, nell’arco dello stesso triennio, a identico corso per due o più volte oppure a due o più corsi riguardanti il medesimo argomento consente al revisore legale di maturare i corrispondenti. Ad esempio, il revisore non acquisirebbe ulteriori crediti ripetendo la partecipazione, nel 2018, a un medesimo corso già frequentato nel 2017.
I revisori possono accumulare i suddetti crediti partecipando a corsi che possono essere svolti sia mediante programmi a distanza del MEF sia partecipando a corsi a distanza o in aula presso società o Enti pubblici e privati accreditati dal MEF, il cui elenco sarà pubblicato e periodicamente aggiornato sul portale della revisione.
Si riconoscono validi ai fini della suddetta formazione, anche i corsi di formazione erogati dagli ordini professionali a condizione che questi siano conformi al programma di aggiornamento adottato con la determina del 7 marzo scorso. Lo scopo, spiega Raffaele Marcello, Consigliere CNDCEC è che “i crediti che i commercialisti maturano con la formazione continua possano essere, in caso di eventi formativi inerenti per materia, automaticamente riconosciuti anche per la revisione legale”.
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