La richiesta debitamente motivata della trasmissione del testo integrale di una decisione del Consiglio di Disciplina ad un Ente pubblico, anche se non ha avuto parte nel procedimento disciplinare, dev’essere presentata al Consiglio di Disciplina territoriale che ha emesso il provvedimento del quale si richiede l’ostensione. È, inoltre, necessario che il Consiglio di Disciplina, prima di dar seguito alla richiesta d’accesso, ne dia informazione ai soggetti controinteressati.
È quanto chiarito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), nel Pronto Ordini n. 119 del 13 ottobre 2023.
I chiarimenti sono scaturiti a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale, con il quale è stato chiesto (premesso che l’Agenzia delle Entrate ha richiesto all’ODCEC territoriale copia della decisione di sospensione di un iscritto predisposta dal Consiglio di Disciplina) se risulti legittimo trasmettere il testo integrale di una decisione del Consiglio di Disciplina ad un Ente pubblico anche se non ha avuto parte nel procedimento disciplinare e, inoltre, se si tratti di un adempimento di competenza del Consiglio di Disciplina oppure dell’Ordine territoriale.
Il parere del CNDCEC – Preliminarmente, il CNDCEC osserva che, tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti disciplinari, sono di pertinenza del Consiglio di Disciplina territoriale, al quale compete, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 137/2012, in via esclusiva l’esercizio dell’azione disciplinare che comprende anche la notifica dei provvedimenti disciplinari, nonché la valutazione in merito alla comunicazione dei provvedimenti disciplinari ad altri Enti o destinatari, oltre a quelli normativamente prescritti.
Il Consiglio Nazionale richiama poi l’articolo 50, comma 9, del D. Lgs. n. 139/2005, il quale dispone che «le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all’interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è, altresì, comunicata al procuratore generale presso la corte di appello ed al Ministero della Giustizia».
Nel parere, si ricorda anche quanto disposto dall’articolo 26 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale (approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 18-19 marzo 2015), il quale stabilisce, al comma 1, che “i provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 10 e 25 del presente Regolamento, vengono notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario, all’incolpato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l’iscritto risiede e nella circoscrizione in cui risiede l’Ordine e vengono comunicati al Consiglio dell’Ordine, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello e al Ministero della Giustizia a cura della segreteria del Consiglio di Disciplina”.
Per quanto concerne la richiesta pervenuta da parte dell’Agenzia delle Entrate, il Consiglio Nazionale osserva anzitutto che, l’articolo 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali, così come aggiornato con il D. Lgs. n. 101/2018, al comma 2, stabilisce che “agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale, in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 2 ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere, altresì, menzionata l’esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della professione”.
In occasione dell’istituzione dell’Albo unico nazionale, il legislatore è intervenuto confermando ulteriormente quale sia il regime di pubblicità dei provvedimenti disciplinari, prevedendo che “gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti”.
Nella fattispecie prospettata nel quesito, la richiesta dell’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto la copia del testo integrale della delibera del Consiglio di Disciplina con cui è stata disposta la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale a carico di un professionista e non la mera comunicazione del provvedimento disciplinare inflitto al medesimo.
In virtù di ciò, tenuto conto del rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati, il CNDCEC ritiene che, la suddetta richiesta, debba essere valutata solo se presentata come formale istanza d’accesso agli atti del procedimento disciplinare riguardante l’iscritto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 25, comma 2, della Legge n. 241/1990.
Pertanto, la richiesta, debitamente motivata, dev’essere presentata al Consiglio di Disciplina territoriale che, a conclusione del procedimento disciplinare aperto a carico dell’iscritto, ha emesso il provvedimento disciplinare del quale si richiede l’ostensione.
È, infine, necessario che il Consiglio di Disciplina, prima di dar seguito alla richiesta d’accesso, ne dia informazione ai soggetti controinteressati, ovvero “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (articolo 22, comma 1, lett. c., Legge n. 241/1990), tra i quali rientra senza dubbio il professionista attinto dal provvedimento sanzionatorio.
A sua volta, il soggetto controinteressato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione suddetta, potrà presentare una motivata opposizione alla richiesta d’accesso.
Decorso tale termine ed accertata la ricezione della comunicazione, il Consiglio potrà provvedere sulla richiesta d’accesso. In caso di manifestata opposizione da parte del controinteressato, spetterà al Consiglio di Disciplina decidere al riguardo.