30 novembre 2022

Rimborso spese onorarie OCC riconosciuto anche per il compenso del liquidatore

I chiarimenti del CNDCEC nel Pronto Ordini n. 136/2022

Autore: Pietro Mosella
Il rimborso delle spese spettante all’OCC, può essere riconosciuto anche in relazione al compenso determinato per il liquidatore, nella misura in cui all’interno del preventivo redatto in sede di conferimento dell’incarico allo stesso OCC, sia stata espressamente indicata anche la voce del compenso (unico), relativa all’eventuale ipotesi di nomina giudiziale di un liquidatore, nei termini di cui all’articolo 13, comma 1, della Legge n. 3/2012.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 136 del 16 novembre 2022, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in materia di rimborso forfettario delle spese onorarie spettante all’Organismo di composizione della crisi (OCC), ex articolo 14, comma 3, D.M. 24/09/2014 n. 202.

Il CNDCEC si è pronunciato a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale, il quale ha chiesto, appunto, alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina in materia di rimborso forfettario delle spese spettante all’Organismo di composizione della crisi (OCC), declinata negli articoli 14 e ss. del D.M. n. 202/2014.

Ciò, con riferimento all’ipotesi in cui, nell’ambito di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento (Capo II, sez. I, Legge n. 3/2012), venga giudizialmente nominato un liquidatore, ai sensi dell’articolo 13 (rubricato “Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore”), comma 1, della richiamata legge.

Nello specifico, si tratta delle fattispecie in cui, se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento, ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

L’Ordine territoriale, basandosi su un’interpretazione letterale dell’articolo 14, comma 3, del D.M. n. 202/2014, chiede se, il rimborso delle spese spettante all’OCC - fissato dalla citata disposizione in misura compresa tra il 10% e il 15% sull’importo del compenso e stabilito nella percentuale del 15% nel Regolamento dell’OCC costituito presso l’Ordine - possa essere riconosciuto anche in relazione al compenso determinato per il liquidatore, come sopra nominato.

Il parere del CNDCEC – Preliminarmente, secondo il Consiglio Nazionale occorre evidenziare che, l’articolo 17 del D.M. n. 202/2014, fissa un principio generale di suddivisione dell’onorario tra gli Organismi che si sono eventualmente succeduti nella gestione della procedura, improntato ad un criterio di proporzionalità nella ripartizione del compenso unico.

Il successivo comma 2 di detto articolo, inoltre, contempla espressamente il caso di soggetti che subentrano nella medesima procedura per svolgere differenti ed ulteriori funzioni, prevedendo che, anche laddove venga nominato un liquidatore (o un gestore per la liquidazione), per l’esecuzione del piano o dell’accordo omologato, la determinazione del compenso ha luogo secondo modalità che ne privilegiano l’unicità e, dunque, la ripartizione secondo criteri di proporzionalità.

In sostanza - evidenzia il Consiglio Nazionale - il compenso del gestore della crisi, laddove il piano o l’accordo presuppongano la realizzazione dell’attivo tramite liquidazione di beni, non può essere stabilito comprendendo anche le voci di compenso per il liquidatore, nominato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della Legge n. 3/2012 (o per il gestore per la liquidazione), le quali devono, invece, essere ulteriormente dettagliate nel preventivo.

Considerando che, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del D.M. n. 202/2014, il rimborso delle spese forfettario spetta all’OCC nella misura compresa tra il 10% e il 15% sull’importo determinato a norma delle disposizioni del Capo III del medesimo decreto e, pertanto, anche delle previsioni dettate in materia di unicità del compenso summenzionate, per il CNDCEC la percentuale andrà calcolata sull’importo complessivo del compenso, come proporzionalmente ripartito tra il gestore della crisi e il liquidatore nominato.

In conclusione, il Consiglio Nazionale, in merito all’interpretazione di cui l’Ordine territoriale che ha posto il quesito chiede conferma, ritiene la stessa condivisibile nella misura in cui all’interno del preventivo redatto in sede di conferimento dell’incarico all’OCC, sia stata espressamente indicata anche la voce del compenso (unico) relativa all’eventuale ipotesi di nomina giudiziale di un liquidatore, nei termini di cui all’articolo 13, comma 1, della Legge n. 3/2012.
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