8 ottobre 2022

Riscossione contributi: apertura del procedimento entro il 31 dicembre dell’anno di competenza

Lo delibera il Consiglio di Disciplina per evitare la segnalazione al Ministero della Giustizia

Autore: Pietro Mosella
In merito alla riscossione dei contributi, per non dar luogo alla segnalazione dell’inadempimento al Ministero della Giustizia, il Consiglio di Disciplina dell’Ordine dovrà assumere la delibera di apertura del procedimento disciplinare entro il 31 dicembre dell’anno di competenza.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 157 del 15 settembre 2022, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in seguito alla richiesta pervenuta dal Consiglio di Disciplina di un Ordine territoriale, circa l’interpretazione dell’articolo 8, comma 2, del Regolamento per la riscossione dei contributi del 14 gennaio 2009.

Nella fattispecie prospettata, è stato chiesto dal suddetto Consiglio di Disciplina se lo stesso, per non dar luogo alla segnalazione dell’inadempimento al Ministero della Giustizia, debba entro il 31 dicembre 2022, aprire il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti morosi per la quota dell’anno 2022. È stato, altresì, posto un altro quesito al CNDCEC, ossia cosa s’intenda per “apertura del procedimento disciplinare”, ovvero se sia sufficiente la delibera del Consiglio di Disciplina di apertura del medesimo procedimento, oppure se sia necessario che l’iscritto abbia ricevuto la notifica della comunicazione di apertura del procedimento disciplinare.

Il parere del CNDCEC – Il Consiglio Nazionale ricorda dapprima che, il Regolamento per la riscossione dei contributi, in vigore dal 14 gennaio 2009 e richiamato dall’istante, stabilisce, all’articolo 8, comma 1, che «il mancato versamento da parte dei Consigli degli Ordini entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza di tutte le quote di spettanza del Consiglio Nazionale, riscosse nel corso dell’anno precedente ai sensi del presente regolamento, darà luogo alla segnalazione dell’inadempimento al Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139».

Il medesimo articolo 8, al successivo comma 2, stabilisce, inoltre, che «la segnalazione non sarà avviata nei confronti dei Consigli degli Ordini che dimostreranno di aver comunque aperto, entro il 31 dicembre dell’anno di competenza, il procedimento disciplinare ai fini dell’irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti per l’anno di competenza, nonché di aver emesso il provvedimento di cancellazione, di cui al precedente art. 7, nei confronti degli iscritti sospesi da oltre un anno e che non abbiano ancora regolarizzato la propria posizione».

In virtù di quanto stabilito dalle disposizioni sopra riportate, quindi, il Consiglio Nazionale conferma che, il Consiglio di Disciplina dell’Ordine in questione, al fine di evitare la segnalazione al Ministero della Giustizia, dovrà assumere la delibera di apertura del procedimento disciplinare entro il 31 dicembre dell’anno di competenza.

A completamento di quanto sopra affermato, il CNDCEC rappresenta, altresì, che la notifica della delibera di apertura del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 3, comma 5, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale (procedura semplificata per alcune fattispecie d’illecito), è prevista ai fini del rispetto del principio del contraddittorio, poiché è solo con la notifica che l’iscritto ha notizia dell’apertura del procedimento disciplinare.

Il summenzionato comma 5, infatti, prevede che, nel caso in cui l’azione disciplinare sia promossa nei confronti dei componenti del Consiglio di Disciplina dell’Ordine, istituito presso la sede di Corte d’Appello, è competente il Consiglio di Disciplina dell’Ordine ove ha sede la Corte di Appello più vicina, determinata dal Consiglio Nazionale, ai sensi dell’articolo 1 del D.lgs. n. 271/1989, così come stabilito all’articolo 49, comma 6, del D.lgs. n. 139/2005.

Per completezza, si ricorda come, quest’ultima disposizione, al comma 1, stabilisce che, il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'Albo, è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
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