L’attività prestata dalla STP, per le modalità di realizzazione di eventuali servizi accessori che si esplicita nella fornitura di cosiddetti “servizi innovativi” (software), non deve risolversi in una vera e propria attività commerciale. É precluso, infatti, l’inserimento di attività che non siano qualificabili come professionali, fatta eccezione per quelle attività puramente strumentali o complementari rispetto all’esercizio della professione o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori.
È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 21 del 29 maggio 2023, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha fornito chiarimenti in merito all’incompatibilità o meno dei “servizi innovativi” forniti da una STP.
I suddetti chiarimenti sono scaturiti a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale, il quale ha rappresentato il caso di una STP iscritta nella sezione speciale dell’albo professionale che ha chiesto all’Ordine medesimo di verificare la sussistenza o meno dell’incompatibilità professionale nel caso in cui, nell’ambito della consulenza ed assistenza in area privacy e risk management, la stessa STP svolgesse anche, tra le altre (meglio specificate nel quesito), l’attività di distribuzione di programmi software strumentali alla consulenza che verrebbe prestata, strumenti software sia propri che di terzi (in qualità di sub licenziatario). Detta attività commerciale, si esplicita, quindi, nella fornitura di c.d. “servizi innovativi” (in sostanza software) e sarebbe, comunque, strumentale ed accessoria allo svolgimento dell’attività professionale, in quanto avrebbe un’incidenza economica prevista pari al massimo al 2% del fatturato annuo della STP.
L’Ordine territoriale, in virtù di quanto sopra prospettato, chiedendo un parere al Consiglio Nazionale ritiene, al contempo, che qualora l’attività di consulenza in materia di ambito privacy rientrasse nella più ampia attività di consulenza che il dottore commercialista può svolgere, la commercializzazione dei software ai clienti, pur essendo attività commerciale, sarebbe comunque da considerare strumentale ed accessoria allo svolgimento dell’attività professionale e, pertanto, rispettando comunque i limiti quantitativi previsti nel quesito, non incompatibile, ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. n. 139/2005 (richiamando il P.O. n. 11/2017).
Il parere del CNDCEC –Premesso che, al quesito posto all’Ordine territoriale, non viene allegata copia dello statuto della STP in questione e che, quindi, si hanno solo sommarie informazioni circa la compagine societaria e l’attività esercitata dalla STP, ovvero quelle indicate nel medesimo quesito, il Consiglio Nazionale evidenzia che, da quanto si apprende dallo stesso quesito, la società può svolgere in via non prevalente attività di ingegnere, oltre a quella di commercialista (che dovrebbe rappresentare, dunque, l’attività individuata come prevalente) e che, la medesima società può anche esercitare attività tecniche meramente strumentali o complementari all’attività professionale, nonché fornire servizi accessori che ne consentano o facilitino il relativo esercizio.
Sempre dalle medesime informazioni fornite, inoltre, sembrerebbe consentito alla STP di compiere operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari se ed in quanto finalizzate al raggiungimento dell’oggetto sociale.
La prima precisazione del CNDCEC riguarda il fatto che, in forza delle previsioni della Legge n. 183/2011, l’esclusività dell’oggetto sociale preclude l’inclusione di attività che non siano professionali ma imprenditoriali e, logicamente, di attività relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all’ordinamento dei soci professionisti.
Di conseguenza, è precluso l’inserimento di attività che non siano qualificabili come professionali, vale a dire di attività che siano intrinsecamente commerciali, fatta eccezione per quelle attività puramente strumentali o complementari rispetto all’esercizio della professione o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitano l’esercizio dell’attività professionale, come individuata dall’articolo 1 del D. Lgs. n. 139/2005 e delle correlate attività di consulenza.
Quanto sopra prospettato, a livello pratico, secondo il Consiglio Nazionale comporta la verifica che, l’attività prestata dalla STP, per le modalità di realizzazione di eventuali servizi accessori, non si risolva in vera e propria attività commerciale, riducendo la STP in una vera e propria società di servizi che offra sul mercato prodotti complessi per la cui realizzazione si renda necessario acquisire anche prestazioni professionali dei soci e/o di terzi.
Tali prodotti, infatti, nell’insieme considerati, non possono identificarsi con il tipico ambito delle attività professionali dedotte nell’oggetto sociale della STP, determinando, per l’effetto, l’assoggettamento della società allo statuto dell’imprenditore commerciale (ex articolo 2238 c.c.).