26 novembre 2022

Studio associato: non ammessa la partecipazione di una STP in un’altra STP

La partecipazione del socio è consentita esclusivamente ad una STP

Autore: Pietro Mosella
Secondo un orientamento giurisprudenziale, l’associazione tra professionisti potrebbe essere equiparata alla società semplice tra professionisti. Aderendo a questa impostazione, la partecipazione da parte di una società semplice tra professionisti in altra società tra professionisti (STP) non può essere attuata, in quanto, diversamente, verrebbe ad essere elusa, ancorché indirettamente, la regola per cui la partecipazione del socio è consentita esclusivamente ad una società tra professionisti (i soci professionisti si troverebbero a partecipare contemporaneamente a due STP).

È quanto si afferma nel Pronto Ordini n. 16 del 21 novembre 2022, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità prospettata, per uno studio associato, di essere legittimamente socio di capitale di una STP.

Il parere del CNDCEC scaturisce a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale che, però, pur ponendo la questione sopra esposta, non ha allegato lo statuto dello studio associato in questione.

Il Consiglio Nazionale, affrontando detta questione, in premessa evidenzia l’assenza di una compiuta disciplina delle associazioni tra Commercialisti. Alla luce, quindi, delle differenti letture fornite in ordine all’interpretazione dell’articolo 10, comma 9, della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) e, in considerazione delle previsioni contenute al comma 6 dello stesso articolo 10, il quale declina il principio in base al quale la partecipazione ad una società tra professionisti è incompatibile con la partecipazione ad un’altra società tra professionisti, effettua una serie di osservazioni.

Anzitutto, l’articolo 6, comma 1, del D.M. n. 34/2013 precisa che, l’incompatibilità considerata nel sopra richiamato comma 6 dell’articolo 10, conseguente alla contemporanea partecipazione del socio a differenti società professionali, si determina anche in presenza di STP multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell’iscrizione della società nella sezione speciale dell’albo.

Il Consiglio Nazionale, a tal proposito, fa notare che, l’assenza di specificazioni in ordine alla qualifica del socio rispetto al quale l’incompatibilità produce effetti, replicata anche nel secondo comma dell’articolo 6, D.M. n. 34/2013, suggerisce d’interpretare la disposizione in modo rigoroso, al fine di evitare possibili disparità di trattamento all’interno della compagine societaria.

In virtù di ciò, quindi, il CNDCEC ritiene che, la regola sull’incompatibilità, determinata dalla partecipazione contemporanea a più società tra professionisti, trovi applicazione rispetto a tutti i soci, indipendentemente dal ruolo assunto nella STP, senza procedere a distinzione tra soci professionisti, soci per prestazioni tecniche o soci per finalità d’investimento.

Per il Consiglio Nazionale, la suddetta disposizione, letta in tal senso, consente di pervenire ad alcune conclusioni, in quanto, in assenza di ulteriori divieti espressi:
  • al socio professionista resta consentito lo svolgimento dell’esercizio della professione in forma individuale o associata;
  • al socio professionista, è consentito partecipare, sotto altra veste, a società che non siano società tra professionisti, seppur nei limiti di compatibilità con le precipue regole fissate nell’ordinamento professionale di appartenenza.
Un’altra rilevante osservazione effettuata dal Consiglio Nazionale, è quella secondo cui, diversamente dal professionista che resta in ogni caso vincolato alle regole dell’ordinamento professionale di appartenenza, il socio che non sia iscritto ad albi o ruoli potrà diversificare i propri investimenti in enti che non siano STP.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, il CNDCEC si sofferma sulla qualificazione giuridica dell’associazione professionale, osservando che, secondo un orientamento giurisprudenziale, l’associazione tra professionisti costituisce un centro autonomo d’imputazione e d’interessi, rispetto ai singoli professionisti che vi si associano. Di conseguenza, aderendo a tale orientamento, troverebbero applicazione le disposizioni di cui agli articoli 36 e ss. sulla disciplina delle associazioni non riconosciute. Lo statuto delle stesse, pertanto, potrebbe consentire all’associazione di acquisire partecipazioni in società.

Qualora si tratti di STP, invece, il Consiglio Nazionale reputa opportuno adottare tutte le cautele necessarie per garantire gli interessi della clientela e fare in modo che gli incarichi conferiti alla STP siano gestiti attenendosi scrupolosamente alle regole enunciate nella Legge n. 183/2011.

Spetta, quindi, agli Ordini verificare che i professionisti dell’associazione professionale non abbiano costituito o non costituiscano in futuro una STP.

Concludendo e rifacendosi al caso prospettato, il Consiglio Nazionale, in considerazione dell’impossibilità di verificare i contenuti dello statuto dell’associazione, segnala, tuttavia, che secondo un orientamento giurisprudenziale, l’associazione tra professionisti potrebbe essere equiparata alla società semplice tra professionisti. Aderendo a questa impostazione, quindi, la partecipazione da parte di una società semplice tra professionisti in altra società tra professionisti non può essere attuata, in quanto, diversamente, verrebbe elusa, ancorché indirettamente, la regola per cui la partecipazione del socio è consentita esclusivamente ad una STP (i soci professionisti si troverebbero a partecipare contemporaneamente a due STP).
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