28 novembre 2017

Tirocinio e procedimento disciplinare: le risposte del CNDCEC

Autore: ESTER ANNETTA
Nella sezione Pronto Ordini del proprio sito istituzionale, il CNDCEC ha risposto ad alcuni quesiti formulati dagli Ordini in materia di tirocinio ed in tema di modalità applicative del sistema delle sanzioni disciplinari.

A tal ultimo riguardo, si ricorda, peraltro che con l’informativa n. 23/2017, richiamata con dalla n. 61/2017 dello scorso 17 novembre, il Consiglio aveva pubblicato la “Guida in tema di disciplina e di codice delle sanzioni disciplinari” (vedi su Fiscal Focus del 22 aprile: “Dal CNDCEC la guida alla disciplina delle sanzioni disciplinari”), fornendo con essa sia un inquadramento generale della funzione disciplinare - in relazione alla sua natura, caratteristiche e modalità di esercizio - sia uno specifico dettaglio riferito alla struttura del Codice delle sanzioni ed alla tipologia delle stesse, con riferimento alla fattispecie di violazioni perseguibili (violazioni di specifiche previsioni del codice deontologico; violazioni dell’obbligo di formazione e di copertura assicurativa) sia, infine, un riferimento alla procedura semplificata prevista per alcune fattispecie di illecito.

Rispondendo, anzitutto, alla domanda formulata dall’Ordine di Savona(P.O. 274/2017), circa l’applicabilità del nuovo Codice delle Sanzioni - in vigore dal 1° gennaio 2017 -, agli inadempimenti dell’obbligo formativo registrati nel triennio 2014-2016, il Consiglio ha risposto che, stando alla previsione contenuta nell’art. 28 comma 2 del Codice medesimo, secondo cui le norme in esso contenute “si applicano ai procedimenti disciplinai avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore”, va precisato che detto riferimento temporale si riferisce unicamente al momento in cui è stato instaurato il procedimento, indipendentemente dall’epoca in cui è stata commessa la violazione contestata.

Pertanto, senza incorrere in alcuna violazione del principio di legalità di cui all’art. 1 della L. 689/81 (secondo cui “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”), il procedimento disciplinare instaurato dopo il 1° gennaio 2017 può avere ad oggetto anche violazioni commesse anteriormente alla detta data.

Un secondo quesito in materia di sanzioni disciplinari, prospettato al Consiglio dall’Ordine di Ravenna (P.O. 284/2017), inerisce invece ad aspetti più tecnici, relativi alla competenza del Consiglio di Disciplina.

In particolare si chiede: se sia possibile per tutti i procedimenti disciplinari prevedere che la fase dibattimentale sia assegnata al Consiglio di Disciplina a Collegi Riuniti anche se le precedenti fasi siano state curate da Collegi in composizione singola; e se sia possibile che il Consiglio di Disciplina attragga nella propria competenza le questioni di particolare gravità.

In proposito, il Consiglio si è espresso nella direzione dell’interpretazione letterale della previsione contenuta nell’art. 4 comma 2 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, in vigore dl 1° giugno 2015, a mente del quale, in relazione ai fascicoli concernenti azioni disciplinari che siano stati assegnati a ciascun Collegio di Disciplina, ad esso competono tutte le funzioni previste per il Consiglio di Disciplina (iniziativa, istruttoria e decisione), con la conseguenza che dovrà essere solo il detto Collegio ad esercitare l’azione disciplinare in tutte le sue fasi, compresa quella dibattimentale.

Quanto alla seconda parte del quesito, il Consiglio ha risposto che l’avocazione al Consiglio di Disciplina a Collegi Riuniti di questioni di particolare gravità può essere disposta – a norma dell’art. 4 del Regolamento predetto – solo in “casi di particolare gravità, complessità e rilevanza” nella fase antecedente all’apertura dei procedimenti, disponendo, con delibera motivata, di non assegnarli ai singoli Collegi.

In tema di tirocinio, un primo quesito è stato formulato dall’Ordine di Genova(P.O. 295/2017), il quale ha chiesto se l’anno di tirocinio per l’accesso alla Sezione A dell’Albo, per coloro che abbiano già compiuto il tirocinio per l’accesso alla Sezione B, possa essere anticipato durante l’ultimo anno del corso di laurea magistrale.

A riguardo il Consiglio ha rimandato all’art. 14 comma 1 del D.M. 143/2009 (Regolamento del tirocinio), secondo la cui espressa previsione, per il compimento del tirocinio richiesto per l’accesso alla Sezione A dell’Albo è necessario che – oltre ad aver compiuto il tirocinio per l’accesso alla Sezione B – sia stata già conseguita la laurea specialistica o magistrale, con conseguente esclusione dell’anticipazione suddetta.

Il secondo quesito in materia di tirocinio, formulato dall’Ordine di Padova(P.O. 234/2017), merita una particolare attenzione in quanto ha fornito lo spunto al Consiglio Nazionale - come dallo stesso dichiarato - di approfondirne gli aspetti, affidandolo ad un apposito gruppo di lavoro.

La domanda attiene alla validità del progetto, varato dal suddetto Ordine, di realizzare un Libretto di Tirocinio Digitale, dematerializzando dunque il relativo documento cartaceo e ricorrendo all’utilizzo delle firme digitali da parte di tutti i soggetti comparenti sullo stesso (tirocinante, dominus, segretario, Presidente).

Rilevando l’importanza della dematerializzazione intesa come strumento per la riduzione della spesa pubblica, attuata mediante il progressivo impiego degli strumenti informatici nelle Pubbliche Amministrazioni (tale è difatti la finalità del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)), il Consiglio ha apprezzato l’iniziativa dell’Ordine di Padova, giudicandolo coerente alle impostazioni fornite dalla citata normativa. Ha pertanto concluso per la validità giuridica dello strumento del Libretto di Tirocinio Digitale ove risponda a tutti i canoni dettati in materia di formazione, gestione e sottoscrizione del documento digitale e rispetti i contenuti prescritti dal Regolamento del tirocinio professionale.

Conseguentemente – valutata anche la struttura del detto Libretto, avendo a riguardo assunto direttamente dall’Ordine richiedente informazioni sulla sua composizione ed i suoi contenuti - il Consiglio ne ha ammesso l’equipollenza alla scrittura privata e l’efficacia probatoria delle dichiarazioni in esso contenute fino a querela di falso, ove sia debitamente sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti interessati.
Pertanto ne ha riconosciuto la validità come documento di informazione primaria anche in caso di trasferimento del tirocinante ad altro Ordine, il quale, qualora non adotti il sistema digitale ma le modalità tradizionali, potrà utilizzare una riproduzione cartacea del documento originale informatico.

Ha infine sottolineato la necessità – al fine di mantenere nel tempo la validità dei documenti informatici anche successivamente alla scadenza dei certificati di firma digitale utilizzati di sottoscrittori – di ricorrere anche per il Libretto Digitale di Tirocinio alle modalità di validazione temporale (uso di marche temporali, protocollazione, invio di PEC) previsti dalla normativa (art. 41 DPCM 22 febbraio 1013).

L’intento del CNDCEC è ora quello di predisporre delle Linee Guida per l’utilizzo generalizzato del Libretto Tirocinio Digitale in considerazione della rilevata validità del detto strumento e della sua portata senz’altro innovativa.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy