In tema di normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, secondo le linee guida CNDCEC 2019, Il collegio sindacale, ovvero l’organo di controllo collegiale, non riveste la qualifica di soggetto obbligato ai fini del
D. Lgs. 231/2007.
Sono invece “obbligati” i soggetti componenti dell’organo collegiale quando gli stessi rientrano nella definizione ex articolo 3 D. Lgs. 231/2007. Infatti, Le disposizioni del D. Lgs. 231/2007 si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche:
- revisori legali e società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- revisori legali e società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.
In particolare, i componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull’osservanza delle norme di cui al D. Lgs. 231/2007 e sono tenuti a:
- a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni;
- b) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al Titolo II(1) e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.
Diversamente I componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I, II e III del medesimo decreto. Specificatamente, quindi, trattasi dell’esonero dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei dati e informazioni in appositi fascicoli e di segnalazione di operazioni sospette.
Sindaci senza funzione di revisione - Nella valutazione del rischio inerente all’attività professionale, fermo restando ogni valutazione più restrittiva che dovrà essere effettuata a seconda del caso che ricorre, il CNDCEC, nella Tabella 1 della Regola tecnica n. 2, ha indicato che, oggettivamente e astrattamente, rientrano nelle prestazioni a rischio non significativo: le funzioni di componente di collegio sindacale/sindaco unico senza funzioni di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati.
In relazione a ciò, il CNDCEC espone che sussistono almeno 4 ordini di ragioni per ritenere che il rischio inerente alle funzioni di sindaco sia molto basso, e precisamente:
- il sindaco, dal momento della nomina, non svolge una funzione professionale, ma diviene organo endosocietario. Nessuna “prestazione professionale intellettuale o commerciale” esterna, rilevante ai fini antiriciclaggio, può quindi essere configurata nel ruolo di sindaco privo di funzioni di revisione;
- le funzioni di controllo antiriciclaggio sono svolte per espressa previsione normativa dalla società di revisione, dal revisore esterno o dai sindaci con funzione di revisione legale dei conti quando ad essi venga delegata detta specifica funzione. Inoltre, visto che la funzione sindacale presuppone sempre nella S.p.a., nelle S.r.l. o nelle cooperative la presenza di uno o più revisori, la funzione di controllo antiriciclaggio sarebbe indubbiamente duplicata;
- i sindaci senza funzione di revisione legale dei conti, non monitorando di norma la documentazione contabile, né la gestione di cassa della società non potrebbero svolgere i controlli sulle irregolarità di cui all’articolo 49 (limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore) e quindi provvedere alle conseguenti eventuali comunicazioni di irregolarità al MEF di cui all’articolo 51;
- nei collegi sindacali non è richiesto che tutti i componenti siano iscritti negli albi dei dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro o nel registro dei revisori legali. Infatti, l’articolo 2397 Codice civile, prevede che se il collegio non svolge funzione di revisione legale dei conti, possono essere eletti anche docenti universitari di ruolo in materie economico-giuridiche, che potrebbero non essere professionisti e, anche se abilitati, non essere iscritti all’albo e quindi non esercitare la professione. Ne deriva che, qualora gli adempimenti antiriciclaggio fossero richiesti ai sindaci senza funzione di revisione legale dei conti, essi potrebbero dover essere espletati o meno, a seconda della posizione soggettiva del singolo membro dell’organo di controllo, il che sembra illogico e difficilmente giustificabile.
Ai componenti del collegio sindacale deve ritenersi equiparata la posizione dei componenti dei consigli di sorveglianza ex articolo 2409-duodecies del Codice civile. Pertanto, il componente del collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti, in società non coincidenti con soggetti obbligati, si limita ad acquisire e conservare nel fascicolo, copia del verbale di nomina.
L’adeguata verifica resta dovuta sia nel caso di collegio sindacale delegato ad assolvere anche funzioni di revisione in capo a ciascuno dei membri componenti il collegio, sia nel caso di sindaco unico con funzione di revisione, eletto sulla base dei parametri dell’articolo 2477 Codice civile.
A prescindere dallo svolgimento della funzione di revisione, in capo a ciascun membro del collegio sindacale, permane l’obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette (articolo 35) e l’obbligo di comunicazione delle violazioni sull’uso del contante e dei titoli al portatore (articolo 51).
Sindaci con funzione di revisione - Nella valutazione del rischio inerente all’attività professionale, fermo restando ogni valutazione più restrittiva che dovrà essere effettuata a seconda del caso che ricorre, il CNDCEC, nella Tabella 1 della Regola Tecnica n. 2, ha indicato che, oggettivamente ed astrattamente, rientra nelle prestazioni a rischio abbastanza significativo, la revisione legale dei conti. Pertanto, il componente del collegio sindacale oppure il sindaco unico con funzione di revisione legale dei conti, in società non coincidenti con soggetti obbligati, dovrà eseguire l’adeguata verifica della clientela.
Tale obbligo deve essere assolto anche in capo al revisore esterno, persona fisica o società di revisione. In merito all’aspetto del rischio specifico contenuto nel modello AV.1 elaborato dal CNDCEC, per esplicita previsione, si dovrà redigere solo la Tabella “A”.
Tempistiche adeguata verifica - L’adeguata verifica da parte del collegio sindacale incaricato della revisione legale non può materialmente essere svolta al momento dell’accettazione dell’incarico, ma verosimilmente potrà essere effettuata al “primo contatto utile” (prima riunione dell’organo).
In ogni caso, dovrà svolgersi entro 30 giorni dall’accettazione formale dell’incarico.