Con l’approvazione della l
egge 233/2021, (conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), è stato di fatto introdotto l’obbligo, da parte dell’organo di controllo, della gestione anticipata della crisi.
L’organo di controllo, infatti, ai sensi dell’articolo 30 sexies della suddetta legge riceverà le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.
Le condizioni che faranno scattare le segnalazioni, entro 60 giorni dalla realizzazione delle stesse, sono le seguenti:
- per l’INPS: ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali per importi superiori a 5.000€ (nel caso di imprese senza dipendenti) altrimenti (per le aziende con dipendenti) si fa riferimento ad un importo maggiore del 30% rispetto a quelli relativi all’anno precedente e all’importo di 15.000€;
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per l’agenzia delle entrate: un debito iva non versato superiore a 5.000€;
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per l’agenzia delle entrate-riscossione: l’esistenza di crediti di importo pari a euro 100.000 (imprese individuali), 200.000 (società di persone) e 500.000 (società) affidati per la riscossione, auto dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superiori
In ogni caso, a differenza di quanto definito dal codice della crisi e dell’insolvenza, attualmente posticipato al 2023, le misure di allerta rimangono interne all’azienda e il ricorso al nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa (introdotto dalla
legge 147 del 21/10/2021) dipenderà esclusivamente dalla volontà dell’imprenditore.
Il ruolo dei componenti dell’organo di controllo sarà quello di valutare quanto le informazioni ricevute dalle segnalazioni possano effettivamente uno stato di crisi dell’impresa.
Nello specifico (così come previsto dall’
articolo 15 del Decreto legge 118 del 2021) l’organo di controllo, a prescindere dalla “gravità” della segnalazione, dovrà chiedere agli amministratori chiarimenti in merito alle azioni messe in campo per far fronte alle relative difficoltà.
Qualora gli amministratori dovessero decidere di non relazionare su quanto richiesto o forniranno delle motivazioni ritenute non valide dai sindaci, l’organo di controllo potrà richiedere il ricorso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa e nei casi più “gravi” arrivare alla segnalazione della presenza di gravi irregolarità.