1 giugno 2022

Il bilancio di previsione degli enti locali

Autore: Marco Baldin
ll bilancio di previsione costituisce il principale documento di pianificazione finanziaria e di programmazione politica, adottato dall’amministrazione pubblica, necessario per de-stinare le necessarie risorse finanziarie al territorio e alla comunità sia sotto forma di ser-vizi che di interventi infrastrutturali. Questo documento si caratterizza per la sua funzione autorizzatoria subordinando le scelte finanziarie dell’amministrazione al preventivo con-senso che si esprime mediante il voto del Consiglio Comunale ed esplicita l’entità, la na-tura e la destinazione delle spese che si intendono sostenere nel triennio programmato.

Il Titolo II dell’ordinamento finanziario degli enti locali delinea la struttura e la funzione del bilancio di previsione e l’iter da seguire per la sua corretta predisposizione che deve avvenire anche nel rispetto dei dettami contenuti nel D. Lgs. 118/2011, con la finalità di rendere più trasparente e veritiera la rappresentazione dei dati pubblici con l’intento di pubblicizzare le informazioni gestionali agli stakeholders. Il bilancio di previsione 2022-2024 dovrà considerare l’impatto dei Fondi legati al PNRR, l’eventuale restituzione del surplus delle somme relative al cd. “Fondo Covid-19”, le novità in arrivo derivanti dal XIII Decreto correttivo ai principi dell’armonizzazione contabile e per gli enti con il “fondo anticipi di liquidità” si dovrà valutare l’impatto conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021.

La redazione di questo documento di programmazione comporta l’interazione di più soggetti, tra i quali si evidenziano gli amministratori, i responsabili di settore, il segretario comunale, il revisore, il nucleo di valutazione, per fare confluire le suddette professiona-lità in un unico documento contabile che deve sintetizzare le scelte finanziarie dell’amministrazione.

Il bilancio di previsione - Il bilancio di previsione di un ente locale è un documento di pianificazione economica e di programmazione politica, approvato annualmente dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, previo parere del responsabi-le del servizio finanziario e dell’organo di controllo.

Costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione sia per chi ammini-stra sia per i cittadini, considerato che dalla sua lettura è possibile valutare oltre lo stato di salute dell’ente, attraverso la valutazione degli aspetti economici, finanziari e patri-moniali, anche le scelte e le decisioni adottate per migliorare la crescita economica e l’inclusione sociale.

La redazione del bilancio di previsione - Nella redazione del bilancio di previsione fi-nanziario le norme prevedono che:
  • il totale delle entrate deve finanziare indistintamente il totale delle spese, salvo eccezioni di legge;
  • si consideri l’anno finanziario nella gestione dell’entrate e delle spese, oltre il qua-le non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa;
  • tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e tutte le spese devono essere iscritte integralmente senza alcuna riduzione delle correlate entrate;
  • sia redatto in base al principio di veridicità e attendibilità;
  • sia deliberato in pareggio per competenza, in modo che si garantisca l’equilibrio generale del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, facendo risultare un fondo di cas-sa finale non negativo.
Compiti del revisore - Durante l’approvazione dello schema di bilancio di previsione fi-nanziario il revisore deve verificare:
  • la correttezza contabile del documento programmatico in termini di pareggio di bilancio e di tenuta degli equilibri;
  • la legittimità dei singoli atti;
  • la valutazione sulla coerenza interna ed esterna.
Il revisore è chiamato a verificare sul rispetto delle limitazioni e dei vincoli di legge nelle seguenti materie di spese per il personale a tempo indeterminato e determinato:
  • indebitamento;
  • formazione;
  • acquisto di mobili e arredi;
  • acquisto, manutenzione e noleggio di mezzi;
  • studi e incarichi di consulenza;
  • copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;
  • previsioni relative alle sanzioni amministrative al codice della strada;
  • attività previste per il recupero dell’evasione tributaria;
  • sponsorizzazioni.
Esercizio provvisorio - Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato entro il 31.12 di ogni anno e il Ministro dell’Interno disponga il differimento del termine di appro-vazione, gli enti locali sono tenuti a gestire le spese in esercizio provvisorio.

In questa ipotesi gli enti gestiranno gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bi-lancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed ef-fettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31.12 dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincola-to.

Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31.12 e non sia stato au-torizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previ-sti, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la ge-stione provvisoria.
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