I limiti massimi del compenso base spettante ai Revisori degli Enti Locali sono fissati, come previsto dall’art. 241, del Tuel, con Decreto del Ministero dell’Interno, e devono essere aggiornati con cadenza triennale (attualmente di riferimento è il Dm. 21 dicembre 2018). Tre sono i parametri a cui agganciare la determinazione del compenso base: classe demografica, spese di funzionamento e spese di investimento.
La Finanza locale ha ribadito, con parere pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 16 dicembre 2022, che la misura del compenso spettante ai Revisori degli Enti Locali è stabilita con il citato Dm. 21 dicembre 2018 solo per l’importo massimo e che il quantum effettivo deve essere fissato nella Delibera di nomina (legittimo anche in riduzione rispetto ai massimi indicati dal Dm.).
Quando l’Organo di revisione assume la forma collegiale, per il Presidente del Collegio il compenso base, incrementato delle eventuali maggiorazioni, è aumentato del 50%.
È il Consiglio comunale a stabilire, con la stessa delibera in cui vengono nominati i revisori, il compenso spettante.
I limiti massimi dei compensi sono da intendersi al netto dell’Iva e dei contributi previdenziali posti a carico dell’Amministrazione da specifiche disposizioni di legge.
Sono previste le seguenti maggiorazioni: incremento massimo del 20% per ulteriori funzioni, incremento per esercizio delle funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'Ente sino al 10% per ogni istituzione con massimo complessivo non superiore al 30%.
Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli Organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, è pari, per ciascuna fascia demografica degli Enti considerati, alla misura indicata nella Tabella “A”, allegata all’ ultimo Dm. In allegato Pdf.
Il Decreto ha reiterato le seguenti maggiorazioni (cumulabili fra loro):
- sino ad un massimo del 10% per gli Enti Locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla Tabella “B”, allegata al Decreto. Allegato in Pdf.
- sino ad un massimo del 10% per gli Enti Locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla Tabella “C”, allegata al Decreto. Allegato in Pdf.
Infine, ai componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni di cui all’art. 241, comma 6-bis, del Tuel; da precisare che l’importo annuo del rimborso non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.