20 gennaio 2021

L’adeguatezza organizzativa e i sintomi della crisi d’impresa

Autore: Alfonso Sica
La responsabilità civile degli amministratori di società, in particolare per quelle di capitali, è un argomento sempre molto dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza. Tale tema si riflette, inevitabilmente, anche sulla responsabilità dell’organo di vigilanza in quanto deputato alla verifica ed al controllo delle operazioni poste in essere dall’organo amministrativo.

Il modello tradizionale di responsabilità - Nel modello tradizionale si ravvisava una responsabilità dell’organo amministrativo qualora venisse meno ai propri compiti derivanti dalla legge o dallo statuto; comportamenti di natura omissiva o commissiva tali da arrecare danno o pregiudizio al patrimonio sociale e correlativamente ai terzi.

Obbligazione di mezzi e non di risultato - La responsabilità dell’organo amministrativo, configurabile in una violazione di mezzi e non di risultato, è tale qualora, non assumendo alcun rilievo l’esito negativo ottenuto, si dimostri che una determinata operazione non ha dato il risultato atteso poiché svolta senza l’applicazione della diligenza richiesta.

La valutazione della diligenza prestata - Quantificare il grado di diligenza prestata nello svolgimento di una qualsiasi operazione è un atto di non facile compimento. Ciò ha spostato la ricerca, da parte degli addetti ai lavori, sull’eventuale contestazione di violazioni di carattere squisitamente formali commesse dall’organo ammnistrativo nella fase gestoria, tralasciando la possibilità di andare alla ricerca di informazioni capaci di fornire validi elementi utili a quantificare il grado di diligenza impiegato in una determinata attività.

L’abbandono del modello tradizionale ed il concetto di organizzazione - Il modello di responsabilità dell’organo ammnistrativo e di controllo che per lungo tempo è stato adottato si è reso inadeguato e non più applicabile al business moderno. Infatti, già in occasione della riforma del diritto societario avvenuta nel 2003, il legislatore si è preoccupato di organizzazione dell’impresa. L’articolo 2381 del codice civile, rubricato “Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati”, al quinto comma prevede che: «(…) Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, ammnistrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate (…)». Sull’adeguatezza e sulla funzionalità dell’assetto organizzativo, con l’articolo 2403 del c.c., il legislatore ha demandato all’organo di vigilanza la verifica ed il controllo.

L’adeguatezza organizzativa nella crisi d’impresa - Nell’attività aziendale il rischio è una variabile fisiologica ed in quanto tale non neutralizzabile. L’organo amministrativo chiamato alla gestione dell’azienda non potrà mai eliminare il rischio d’impresa. Il suo compito è quello di misurarlo e valutare se tale variabile possa superare le soglie massime ritenute sopportabili per l’impresa, onde evitare un possibile default; a tal fine, tornano utili tutti i modelli di valutazione dei rischi applicabili all’impresa. Un sistema efficientemente organizzato ed adeguato alla gestione dell’impresa, se correttamente applicato, consente il monitoraggio degli eventi, la loro misurazione e tolleranza. Al superamento di quest’ultima soglia gli amministratori dovranno intervenire, senza indugio, per l’adozione delle dovute precauzioni utili al contenimento del rischio.

L’importanza attribuita dal legislatore a tali fattispecie trova conferma nel codice della crisi e dell’insolvenza il cui articolo 375, “Assetti organizzativi dell’impresa”, intervenendo sull’articolo 2086, oltre a modificarne la rubrica in “Gestione dell’impresa”, inserisce un comma 2, che prevede: «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, ammnistrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale». L’adeguatezza organizzativa, pertanto, riveste un ruolo essenziale nella gestione dell’impresa, la cui carenza rende responsabili i vertici aziendali per non aver adempiuto in modo puntuale al loro dovere di valutazione e vigilanza. Tale forma di responsabilità esclusiva è stata introdotta dal D. Lgs 26-10-2020, n. 147, avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, al cui articolo 40, comma 2 prevedendo l’introduzione di un nuovo periodo al primo comma dell’articolo 2380-bis, ha statuito che: «L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori».
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